Alta Velocità: l’Art avvia un procedimento per i diritti minimi dei passeggeri
Definire i diritti minimi che i gestori ferroviari dell’Alta Velocità devono garantire ai passeggeri con biglietti prepagati e abbonamenti. Di questo si è occupata recentemente l’Art (Autorità di regolazione dei trasporti), ponendo in consultazione pubblica l’atto di regolazione (disponibile sul sito www.autorita-trasporti.it), su cui sarà possibile formulare osservazioni e proposte entro il 10 gennaio 2016.
L’Autorità ha anche fissato un’audizione pubblica per il 16 dicembre prossimo, alle ore 11:00, presso la sede di Torino. Il procedimento si concluderà entro il 1° marzo 2016.
Il provvedimento dell’Autorità indica attraverso alcuni punti, principi e misure che i gestori dei servizi ferroviari AV devono porre in essere per garantire i diritti minimi dei passeggeri.
In primo luogo programmare un’adeguata offerta commerciale, con particolare riferimento alle fasce orarie di maggiore affluenza comprese tra le ore 6.00 e le ore 9.00 e tra le ore 17.00 e le ore 20.00.
Informazione accessibile e completa sulle modalità di vendita e di utilizzo dei titoli di viaggio, alla relativa disponibilità dei posti, nonché alla prenotazione o al cambio della medesima da parte dei passeggeri. Un compito che, spiega l’Art, può essere assolto, tramite l’adozione di applicazioni informatiche dedicate.
L’ampliamento di prevendita e dei canali di vendita; l’assegnazione di tutti i posti disponibili su ciascun treno con “up-grading” gratuito “last minute” (indicativamente 30 minuti prima della partenza) a prescindere dalla classe di servizio cui si riferisce il titolo di viaggio e senza aggravi economici per il passeggero.
La protezione del passeggero con assegnazione prioritaria di un posto sul treno immediatamente successivo e senza oneri aggiuntivi, in caso di indisponibilità su quello richiesto.
Il riconoscimento del diritto all’indennizzo per i passeggeri con criteri specifici e differenziati rispetto a quelli previsti per le altre tipologie di offerte commerciali.
L’adeguamento delle “Condizioni Generali di Trasporto” dei gestori dei servizi alle disposizioni di cui al provvedimento dell’ART.
Obblighi informativi a carico dei gestori dei servizi, tenuti a comunicare all’Autorità di regolazione dei trasporti entro il 31 marzo 2016 e, successivamente, a cadenza trimestrale, i dati sul numero dei titoli di viaggio prepagati venduti, distinti per tipologia commerciale, per relazione di traffico, per singolo treno e per livello di servizio.
L’Autorità di regolazione dei trasporti, infine, “raccomanda ai gestori dei servizi ferroviari ad Alta Velocità di astenersi, fino alla conclusione del presente procedimento, dall’irrogare sanzioni pecuniarie o sovrapprezzi nei confronti dei possessori di titoli di viaggio prepagati per spostamenti ripetuti tra determinate città e di validità temporalmente definita, per la violazione dell’obbligo di prenotazione”.