Autotrasporto: ultime novità sul requisito della capacità finanziaria
Semplificazioni importanti sul fronte della dimostrazione della capacità finanziaria sono indicate nella circolare dell’11 maggio 2012 con cui la Direzione Generale del Trasporto Stradale ha fornito chiarimenti sulla dimostrazione del requisito, che resta previsto – per l’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori conto terzi ed il suo mantenimento – in 9.000 euro per impresa che esercita con un solo autoveicolo, più 5.000 euro per ogni autoveicolo supplementare. La circolare precisa – come spiega a nche una nota di Confrasporto – che l’impresa deve dimostrare il requisito ogni anno, e che gli autoveicoli fino a 1,5 tonnellate di massa complessiva, “ancorché rientranti nel parco veicolare dell’impresa tenuta alla dimostrazione del requisito”, restano esclusi dalla sua dimostrazione. I rimorchi e i semirimorchi in disponibilità dell’impresa sono fuori dal computo dell’idoneità finanziaria. Le attestazioni d’idoneità finanziaria già presentate dalle imprese, in base alle precedenti disposizioni, spiega ancora Conftrasporto, restano “valide fino al 4 dicembre 2012 e comunque per la durata di un anno” . Lo strumento principale per dimostrare l’idoneità finanziaria è la certificazione dei conti annuali dell’impresa, rilasciata da un Revisore dei conti iscritto al registro dei revisori contabili. A questa certificazione viene equiparata, in particolare per le imprese individuali e le società di persone, quella rilasciata da un Caf Imprese attraverso il responsabile per l’assistenza fiscale. In alternativa, o in deroga, spiega la circolare l’impresa può dimostrare l’idoneità finanziaria con fidejussione bancaria o assicurativa, inclusa la polizza di responsabilità professionale. “La circolare mette subito in chiaro – spiega a Trasporti-Italia.com il Direttore generale per il trasporto terreste del Ministero, Enrico Finocchi – che l’oggetto dell’attestazione può anche non riguardare l’intero capitale o patrimonio dell’impresa, ma soltanto quell’ammontare ‘almeno pari’ a quello identificato dal Regolamento Ue” La circolare specifica poi quali sono le voci oggetto della verifica del Revisore, in funzione delle diversa forma giuridica dell’impresa analizzata, ed in particolare nllle società di capitali: il patrimonio netto, come risultante dal bilancio di esercizio depositato annualmente presso il Registro delle imprese; nelle imprese individuali e nelle società di persone in contabilità ordinaria, il bilancio di esercizio preso a base per la presentazione della dichiarazione annuale ai fini Irpef dell’anno precedente; nelle imprese individuali e nelle società di persone in contabilità semplificata, il valore degli elementi patrimoniali presenti alla fine dell’esercizio, assunti al netto dell’esposizione debitoria verso le banche. “Uno degli elementi più importanti della Circolare – sempre secondo Enrico Finocchi – riguarda la specifica che, in deroga, rispetto alla dimostrazione del requisito attraverso la certificazione del revisore, l’impresa può comprovare l’idoneità finanziaria con fidejussione bancaria o assicurativa, con validità di almeno un anno, rilasciata da istituti bancari, compagnie di Assicurazione o intermediari finanziari autorizzati ed iscritti nei rispettivi albi”. Fondamentale il fatto che si può produrre, ci spiega ancora Finocchi “una dichiarazione di uno dei soggetti indicati che attesti l’esistenza presso di sé di una fidejussione stipulata tra l’impresa di autotrasporto e uno o più creditori, per somme almeno pari all’importo dagarantire previsto dal regolamento comunitario”. Si può anche produrre un contratto di fidejussione da cui risulti che la garanzia è stata prestata per l’adempimento delle obbligazioni finanziarie assunte dall’impresa nei confronti di terzi creditori a seguito dello svolgimento dell’attività di autotrasporto.
Paolo Castiglia