Riforma Porti: sentenza di illegittimità dalla Corte costituzionale
Pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale in merito al ricorso inoltrato dalla Regione Campania sulla legittimità dell’art. 29, comma 1, del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive).
Dichiarata, quindi, l’illegittimità costituzionale dell’articolo, poichè non prevede che il piano strategico nazionale della portualità e della logistica sia adottato in sede di Conferenza Stato-Regioni. La mancata previsione di qualsiasi forma di coinvolgimento delle Regioni nelle procedure di adozione del piano strategico determina una violazione degli artt. 117, c.3, e 118, cc 1 e 2, Cost., nonché del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost..
Riportiamo di seguito il testo dell’articolo 29, comma 1 del Decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164:
Al fine di migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici delle merci e delle persone e la promozione dell’intermodalità nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all’accorpamento delle Autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi della legge n. 84 del 1994, è adottato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, il piano strategico nazionale della portualità e della logistica. Lo schema del decreto recante il piano di cui al presente comma è trasmesso alle Camere ai fini dell’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di assegnazione, decorsi i quali il decreto può essere comunque emanato.