Decarbonizzazione del trasporto aereo: accordo sul piano ReFuelEU Aviation
Consiglio e Parlamento Europeo hanno dato il via libera al progetto per promuovere combustibili sostenibili nel settore del trasporto aereo
Il Consiglio e il Parlamento Europeo, con l’iniziativa ReFuelEU Aviation, hanno raggiunto un accordo politico provvisorio per la decarbonizzazione del settore del trasporto aereo.
L’iniziativa ReFuelEU Aviation fa parte del pacchetto “Pronti per il 55%”. Presentato dalla Commissione Europea il 14 luglio 2021, il pacchetto mira a consentire all’UE di ridurre le sue emissioni nette di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di conseguire la neutralità climatica entro il 2050.
La proposta ReFuelEU Aviation si pone come obbiettivo di aumentare la domanda e l’offerta di combustibili sostenibili per l’aviazione, garantendo nel contempo condizioni di parità in tutto il mercato del trasporto aereo dell’UE.
I combustibili sostenibili per l’aviazione sono uno dei principali strumenti a breve e medio termine per la decarbonizzazione del settore. ReFuelEU Aviation è quindi un progetto fondamentale per avviare il trasporto aereo verso gli obiettivi climatici dell’UE per il 2030 e il 2050,
ReFuelEU Aviation dovrebbe portare a uno sviluppo rispetto alla situazione attuale, ovvero un basso livello di offerta e prezzi ancora di molto superiori a quelli dei combustibili fossili.
Principali aspetti della proposta della Commissione mantenuti
Il testo dell’accordo provvisorio mantiene gli aspetti fondamentali della proposta della Commissione, tra cui il suo livello di contributo agli obiettivi climatici. Gli elementi chiave dell’accordo comprendono:
- l’obbligo per i fornitori di combustibili per l’aviazione di garantire che tutto il combustibile messo a disposizione degli operatori aerei negli aeroporti dell’Unione contenga una quota minima di combustibili sostenibili per l’aviazione a partire dal 2025 e una quota minima di combustibili sintetici a partire dal 2030, con un aumento progressivo di tali quote fino al 2050
- la fissazione di un periodo transitorio che consenta ai fornitori di carburante di poter realizzare il mandato di miscelazione del combustibile sostenibile per l’aviazione come media ponderata in tutta l’Unione, al fine di facilitare l’organizzazione della filiera durante la fase di creazione, senza incidere sul livello complessivo delle emissioni
- l’obbligo per gli operatori aerei di garantire che il quantitativo annuo di carburante per l’aviazione caricato in un determinato aeroporto dell’UE corrisponda ad almeno il 90% del fabbisogno annuo di combustibile per l’aviazione, al fine di evitare emissioni connesse all’aumento di peso dovuto alle pratiche di “tankering”
- obblighi di comunicazione per i fornitori di carburante e gli operatori aerei
- norme relative alle autorità competenti che gli Stati membri devono designare per garantire l’applicazione del regolamento in oggetto e norme relative alle sanzioni
Principali modifiche apportate alla proposta della Commissione
Il testo dell’accordo provvisorio modifica, tuttavia, alcuni aspetti della proposta della Commissione al fine di agevolare e accelerare lo sviluppo dei combustibili sostenibili per l’aviazione, in particolare tramite:
- l’estensione dell’ambito di applicazione per quanto riguarda gli aeroporti e gli operatori aerei dell’Unione
- l’estensione dell’ambito di applicazione per i combustibili sostenibili per l’aviazione e i combustibili sintetici per l’aviazione ammissibili; per quanto riguarda i biocarburanti, l’ambito di applicazione è esteso agli altri biocarburanti certificati conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni della direttiva sulla promozione delle energie rinnovabili, ad eccezione dei biocarburanti ottenuti da colture alimentari e foraggere e con l’aggiunta di due tipi di combustibili (idrogeno e carburanti sintetici per l’aviazione a basse emissioni di carbonio), che possono essere utilizzati per raggiungere le quote minime nella rispettiva parte del regolamento
- l’introduzione della possibilità per le autorità competenti degli Stati membri di concedere, in base a criteri specifici, un’esenzione dalle disposizioni sul “tankering” per determinati voli in caso di difficoltà operative gravi e ricorrenti o di difficoltà strutturali di approvvigionamento di carburante
- la promozione dell’idrogeno negli aeroporti dell’Unione
- la creazione di un sistema di etichettatura dell’Unione sulle prestazioni ambientali per gli operatori aerei che utilizzano combustibili sostenibili per l’aviazione, che aiuterà i consumatori a compiere scelte informate e promuoverà voli più ecologici
- la raccolta dei dati e gli obblighi in materia di comunicazione, che sono stati ulteriormente specificati per garantire il monitoraggio degli effetti del regolamento in oggetto sulla competitività degli operatori e degli hub dell’Unione, nonché per migliorare la conoscenza degli effetti diversi dal CO₂ delle emissioni del trasporto aereo
- nuove considerazioni che la Commissione dovrebbe includere nella sua relazione del 2027, compreso l’impatto del regolamento sulla connettività, sulla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, sulle distorsioni della concorrenza e sull’uso futuro dell’idrogeno e dell’elettricità
L’accordo politico provvisorio è ora soggetto all’approvazione formale dei due colegislatori.