Multe: sconto del 30%, chiarimenti dal Ministero dell’Interno
Il Ministero dell’Interno ha diffuso una circolare in materia di Codice della strada per fornire chiarimenti sulla nuova disposizione che prevede uno sconto del 30% per coloro che prevedono di pagare una multa entro 5 giorni. La norma è operativa dalla fine del mese di agosto.
Nella circolare, in primo luogo viene specificato che “in caso di circolazione in violazione dell’obbligo di coperturaassicurativa, il pagamento in misura ridotta è sempre ammesso. Tale pagamento, tuttavia, ha effetto estintivo dell’obbligazione pecuniaria solo nel caso in cui, entro il termine di 60 giorni, il trasgressore dimostri di aver stipulato una valida polizza assicurativa. In caso contrario, invece, poiché il veicolo è oggetto di confisca amministrativa, la sanzione pagata con lo sconto non ha effetto sull’estinzione dell’obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria. Il pagamento della sanzione amministrativa in forma ulteriormente ridotta del 30 per cento, è ammesso anche nei casi indicati dall’art. 193, comma 3, C.d.S., di scadenza della copertura assicurativa da meno di 30 giorni o di rottamazione del veicolo entro i 30 giorni successivi all’accertamento. In tali casi, lo sconto previsto si applica sulla somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa già ridotta ad un quarto per effetto del concretizzarsi delle predette condizioni”.
La circolare poi specifica che il pagamento in misura ridotta “non è ammesso quando la norma violata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida”, nonché nei casi in cui sia prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo.
L’ultimo punto spiega che “il pagamento con lo sconto del 30 per cento non è applicabile in caso di rateizzazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 202 bis C.d.S. Infatti, in tali casi, la stessa richiesta esclude la volontà di provvedere al pagamento immediato entro il termine di 5 giorni che, ai sensi della citata disposizione, costituisce il presupposto per l’applicazione del beneficio”.