Trasporti eccezionali: norme sull’agganciamento di rimorchi e semirimorchi, chiarimenti del MIT
Ecco i chiarimenti forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui documenti di circolazione
Chiarimenti delle norme sull’agganciamento di rimorchi e semirimorchi nei trasporti eccezionali. Con nota del Ministero interno – Direzione centrale per la polizia stradale del 15 maggio 2024.
Chiarimenti forniti dal MIT in relazione all’agganciamento di rimorchi, anche al fine di orientare l’attività di controllo su strada.
Il chiarimento del MIT riguarda l’abbinamento dei veicoli, che singolarmente o nel complesso superino i limiti di sagoma o di massa (artt. 61 e 62 Cds), che è consentito a seguito di visita e prova presso un ufficio della Motorizzazione.
Trasporti eccezionali norme del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
In riscontro ad alcuni quesiti in tema di agganciamento dei rimorchi, il MIT ha fornito alcuni chiarimenti. I quesiti riguardano rimorchi e semirimorchi eccezionali immatricolati all’estero che devono essere agganciati da trattori stradali immatricolati in Italia, nonché sulle procedure di annotazione della prescritta autorizzazione.
Trasporti eccezionali norme – chiarimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
La Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha precisato che:
In caso di agganciamento di un trattore stradale italiano trainante un rimorchio/semirimorchio eccezionale estero, attesa l’impossibilità di effettuare annotazioni su documenti di circolazione esteri, l’autorizzazione alla circolazione può essere rilasciata su un documento aggiuntivo, da allegare al documento di circolazione del rimorchio/semirimorchio, nel quale viene dato atto dell’avvenuta visita e prova e dell’idoneità tecnica del complesso veicolare;
Secondo quanto previsto dall’art. 219, comma 3, reg. es. cds, non è possibile annotare l’autorizzazione in argomento sul documento di circolazione del veicolo trattore.
Trasporti eccezionali norme – codice della strada
Si rammenta che l’art. 219 del regolamento di esecuzione del codice della strada prevede che l’abbinamento dei veicoli che, singolarmente o nel complesso, superino i limiti di sagoma o di massa di cui agli art. 61 e 62 cds, è consentito a seguito di visita e prova presso un ufficio della Motorizzazione.
**Nota Ministero interno del 15 maggio 2024