Niente multa se si prolunga la sosta nelle strisce blu
Nel caso di sosta illimitata tariffata, il pagamento in misura insufficiente non costituisce violazione di una norma di comportamento, ma configura unicamente una “inadempienza contrattuale”. In sostanza, nessuna multa per chi prolunga la sosta nelle strisce blu oltre l’orario per il quale ha pagato. E’ questa la posizione del ministero dei trasporti, emersa nel corso dell’interrogazione parlamentare posta al ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi a cui ha risposto il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro, facendo chiarezza sui dubbi interpretativi sollevati da molti Comuni e su una presunta, ma inesistente, divergenza tra il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministero dell’Interno.
Pertanto, nei casi di pagamenti in misura insufficiente, l’inadempienza implica il saldo della tariffa non corrisposta e nessuna multa, perché “in materia di sosta, gli unici obblighi previsti dal Codice sono quelli indicati dall’articolo 157, comma 6, e precisamente l’obbligo di segnalare in modo chiaramente visibile l’orario di inizio della sosta, qualora questa sia permessa per un tempo limitato, e l’obbligo di mettere in funzione il dispositivo di controllo della durata della sosta, ove questo esista; la violazione di tali obblighi comporta la sanzione prevista dal medesimo articolo 157, comma 8, del Codice medesimo”.
Rispetto all’obiezione di alcuni Comuni secondo i quali, un parere del ministero dell’Interno del 2003 dice il contrario, il Ministero dei Trasporti spiega: “Non risulta alcuna situazione di conflitto interpretativo con il ministero dell’Interno: quest’ultimo, infatti, in seguito a un riesame della propria posizione espressa nel 2003, ha successivamente (nel 2007) condiviso la disamina della tematica svolta dal Mit ed emesso (nel 2010) una serie di pareri in tal senso”, pareri condivisi dal Servizio della Polizia Stradale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.
Le amministrazioni locali possono affidare al gestore del servizio le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, compresi il rimborso delle spese e le penali, da stabilire con apposito regolamento comunale, secondo le indicazioni e le limitazioni fornite dal Codice Civile e dal Codice del Consumo.