Autotrasporto, costi minimi: ecco la sentenza della Corte di giustizia europea
Come molti esperti del settore si aspettavano, tutto da rifare dopo la sentenza della Corte di giustizia europea sui costi minimi, che non mette sicuramente fine alla controversia tra autotrasportatori e committenti.
La sentenza, infatti, rispondendo a una precisa richiesta del Tar, concentra il suo giudizio sulla legittimità dell’Osservatorio istituito presso la Consulta dell’autotrasporto e della logistica, organismi ormai non più esistenti. La Corte di giustizia europea, in particolare, considera l’ex Osservatorio della Consulta una rappresentanza di imprese private e per questo motivo non idonea a definire dei costi minimi pubblici.
In particolare al punto 41 della sentenza si legge che, considerate la composizione e la modalità di funzionamento dell’Osservatorio (…) quando quest’ultimo adottava decisioni che determinavano i costi minimi d’esercizio era da considerarsi un’associazione di imprese, e non un organismo pubblico.In realtà la sentenza della Corte di Giustizia risponde ad una precisa richiesta del Tar che si riferisce ad un caso di qualche anno fa, quando esisteva appunto l’Osservatorio e determinava i costi di esercizio.Da due anni, invece, l’Osservatorio è stato sostituito nella elaborazione dei costi dal Ministero dei Trasporti, che quindi rispetta il criterio di interesse pubblico.Quindi mentre per il caso giudicato dal Tar questa sentenza ha pienamente valore, sul dibattito generale legato alla legittimità e alla opportunità dei costi minimi di esercizio ha un peso sicuramente meno rilevante, anche se non trascurabile. Infatti l’articolo 51 della sentenza lascia aperto qualche dubbio in quanto recita“Anche se non si può negare che la tutela della sicurezza stradale possa costituire un obiettivo legittimo, la determinazione dei costi minimi d’esercizio non risulta tuttavia idonea né direttamente né indirettamente a garantirne il conseguimento”. Un’affermazione che sicuramente sarà utilizzata dai rappresentanti della committenza per sostenere l’inutilità di tali costi.