Ue: multe, anche gli stranieri diventano perseguibili per il pagamento
Anche gli automobilisti stranieri che commettono infrazioni in Italia pagheranno le contravvenzioni. Lo stabilisce il Consiglio dei ministri dei trasporti dell’Ue, dando attuazione alla direttiva europea che agevola lo scambio di notizie tra Paesi membri, in caso di infrazioni della sicurezza stradale commesse da un veicolo immatricolato da uno degli Stati dell’Unione diverso da quello in cui è stata commessa l’infrazione.
La normativa riguarderà inizialmente i 28 Paesi membri per poi essere estesa anche a Danimarca, Gran Bretagna ed Irlanda che attualmente non sono vincolati nè soggetti alla sua applicazione.
La direttiva faciliterà la comunicazione tra Stati membri, garantendo l’accesso ai dati nazionali sulle immatricolazioni dei veicoli per riuscire a individuare rapidamente e sanzionare i responsabili.
Dall’adozione della norma quindi, gli stranieri che commettono illeciti al codice stradale in tutta Europa saranno costretti a pagare le contravvenzioni stabilite allo Stato in cui la violazione è accertata.
L’obiettivo della legge è scoraggiare le infrazioni transfrontaliere più comuni come eccesso di velocità, mancato uso della cintura di sicurezza, inosservanza del semaforo rosso, guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, non utilizzo del casco protettivo, circolazione su una corsia vietata e uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.
Come viene notificata la sanzione in caso di infrazione transfrontaliera? Lo Stato di origine del trasgressore, tramite l’autorità competente, fornirà al Paese in cui è accertata la violazione tutti i dati d’immatricolazione del veicolo incriminato in via telematica.
Lo Stato ricevente ha il dovere di far recapitare al proprietario del mezzo una lettera informativa in cui si indica l’illecito commesso con specificazione di data, luogo, disposizioni di diritto nazionale violate, la relativa sanzione e i termini per poter eventualmente presentare ricorso.
Entro 60 giorni dal ricevimento del monito, il proprietario ha il dovere di rispondere, inviando attraverso uno specifico modulo i dati del soggetto trasgressore o, in alternativa, può contestare la violazione.