Multe: due giorni in più per pagamenti con home banking
La questione del pagamento delle multe è stata definitivamente risolta da un decreto legge (n. 18/2016) confermato dal parlamento. Il problema è emerso conseguentemente al fatto che la data di valuta non corrisponde quasi mai a quella in cui viene eseguita materialmente l’operazione. Con il risultato che se l’utente effettua il bonifico nei termini previsti, l’amministrazione lo riceverà con qualche giorno di ritardo.
In tali casi, quale data fa fede, rispetto alla verifica dei termini di pagamento: quella in cui il correntista effettua la richiesta o quella dell’accredito?
Dal momento che non esistono solo i tradizionali metodi di versamento per pagare una multa (in contanti alla posta o all’ufficio della polizia), ma si può utilizzare anche la via telematica tramite home banking (ossia il bonifico online eseguito comodamente dal computer), si è resa necessaria la modifica dopo un’interpretazione ministeriale della norma sui pagamenti tramite strumenti elettronici che considerava la validità della data in cui il pagamento veniva accreditato all’ente e non quella del pagamento in sé, che nel caso dei bonifici non corrisponde.
La modifica in argomento prevede che “per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito in favore dell’amministrazione avviene entro 2 giorni dalla data di scadenza del pagamento”, questo perché il rispetto dei termini risulta essenziale per non incorrere in penalità o nella decadenza dal beneficio della riduzione del 30% concesso a chi estingue la multa nei primi cinque giorni.
Il pagamento, per essere considerato tempestivo, può arrivare fino a due giorni dopo la scadenza prevista dalla legge che contempla 5 giorni di tempo. Quindi, per godere dello sconto pari al 30% dell’importo, è necessario che l’accredito arrivi sul conto corrente dell’amministrazione non entro il 5° ma il 7° giorno dalla notifica del verbale; per poter pagare la misura ridotta della contravvenzione è necessario che l’accredito arrivi non più entro il 60° giorno dalla notifica, bensì entro il 62° giorno.
Gloria De Rugeriis