Cartello case costruttrici: da Anita le indicazioni per chiedere il risarcimento
A fine luglio la Commissione Europea ha inflitto un’ammenda di 2,93 miliardi di euro alle case costruttrici Paccar (DAF Trucks), Daimler, CNH Industrial (Iveco) e Volvo (Renault Truck, Mack e UD Trucks). L’accusa è di aver creato un “cartello” durato quattordici anni in cui i vertici dei vari marchi si sono incontrati e accordati sugli aumenti dei prezzi e sulla tempistica per l’introduzione di tecnologie anti-inquinamento.
Anita ha diffuso un comunicato rivolto a coloro che ritengono di aver subito un danno dal cartello, con le indicazioni per ottenere un risarcimento. Singoli e imprese che hanno acquistato dalle case costruttrici coinvolte, anche attraverso leasing, camion sia nuovi che usati di medie (da 6 a 16 tonnellate) e/o grandi dimensioni (oltre le 16 tonnellate) e che siano stati immatricolati nel periodo tra il 1997 al 2011, con probabile estensione fino al 2013 (secondo la letteratura economica, infatti, dopo la fine del “cartello” i prezzi non tornano immediatamente a un livello competitivo, ma impiegano un periodo di circa 2 anni), potranno adire i tribunali degli Stati membri per richiedere il risarcimento. Infatti, secondo il Regolamento del Consiglio UE n.1/2003, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea (Corte Giust. UE Caso C-295/04) e secondo la giurisprudenza nazionale (Cassaz. Civ. n. 2305/2007), una decisione della Commissione europea costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento e della sua natura illecita.
Il danno risarcibile consiste nel sovraprezzo causato dal cartello e verrà quantificato nel giudizio civile tramite una consulenza tecnica d’ufficio. Il CTU sarà chiamato a stabilire quale sarebbe stato il prezzo del camion in assenza di “cartello” e il conseguente danno.
L’azione legale potrà essere attivata singolarmente o aderendo ad una class action (azione di classe collettiva promossa da uno o più utenti, i quali agiscono in proprio oppure dando mandato ad un’associazione alla quale partecipano).
In entrambi i casi bisognerà attendere che i singoli Stati membri, entro la data del 27 dicembre 2016, dettino le condizioni e le modalità delle richieste di risarcimento danni (Direttiva sulle azioni per danni 2014/104/UE).