Gasolio, rimborso accise: come recuperare quelle del III trimestre 2017
L’Agenzia delle Dogane ha comunicato che le imprese che intendono presentare la dichiarazione per richiedere il recupero delle accise – in relazione ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° luglio ed il 30 settembre 2017 – dovranno utilizzare il software disponibile sul sito web, nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 31 ottobre 2017.
Per i consumi effettuati tra l’1 luglio ed il 30 settembre 2017 l’importo del credito di imposta rimborsabile è pari a € 214,18 per mille litri di gasolio (uguale al trimestre precedente).
Si ricorda che possono fruire del credito di imposta le imprese di trasporto merci che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.; in base alla Legge di Stabilità dell’anno 2016, a partire dal 1° gennaio 2016, i veicoli EURO 2 o inferiori non hanno più il credito di imposta sulle accise; i veicoli EURO 0 o inferiori erano stati già esclusi dal beneficio.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l’impresa deve dichiarare che il gasolio consumato per cui si richiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiori.
L’Agenzia delle Dogane ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 2° trimestre 2017 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018. Da tale data decorre il termine per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non utilizzate in compensazione nel mod. F24, da presentarsi, pertanto, entro il 30 giugno 2019.
Tale credito di imposta non rientra nel limite annuale di 250.000 euro quale soglia massima per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta da indicare nel QUADRO RU del modello di dichiarazione dei redditi.
Infine, per la fruizione dell’agevolazione in compensazione con il Modello F24, il Codice tributo da utilizzare è il 6740.