Decreto dignità: ecco cosa cambia per il mondo dell’autotrasporto
Il Decreto dignità è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale: con esso sono entrate in vigore le nuove “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”. Il provvedimento introduce disposizioni in materia di lavoro e di contrasto alle delocalizzazioni.
In particolare, spiega l’associazione Anita con un comunicato, per quanto riguarda il lavoro a termine il decreto riduce da 36 a 24 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato, al contempo ripristinando le cosiddette “causali” – ossia le ragioni giustificative del termine apposto al contratto di lavoro – in caso di durata superiore a 12 mesi, nonché in caso di proroghe che comportino una durata complessiva del contratto eccedente i 12 mesi.
Per “causale” si deve intendere la ricorrenza di almeno una delle seguenti condizioni: “esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori” e/o “esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria”.
Il CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione già prevede, per i contratti a termine e a prescindere dalla loro durata, la necessaria indicazione di specifiche ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, a fronte della possibilità di impiegare un numero più elevato di lavoratori a termine (35% dei lavoratori a tempo indeterminato, rispetto al limite del 20% previsto dalla legge).
Tornando al decreto in commento, la nuova disciplina si applica ai contratti a termine stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto (14 luglio 2018) nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data. Le proroghe ammissibili scendono da 5 a 4 e a ciascun rinnovo contrattuale si applica un aumento contributivo Inps pari a 0,5 punti percentuali, in aggiunta rispetto all’1,4% già previsto dalla L. n. 92/2012.
Il decreto equipara alla disciplina sul contratto a termine quella del lavoro in somministrazione, con la conseguenza che le nuove norme si applicano anche alle Agenzie del lavoro, fatta eccezione per l’obbligo di precedente nelle assunzioni e per il limite del 20% dei contratti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato.
Per quanto concerne i licenziamenti, il decreto prevede un incremento del 50% degli indennizzi pecuniari (nel minimo e nel massimo) in caso di licenziamento illegittimo: da 4 e 24 mensilità – come in precedenza previsto dal relativo decreto attuativo del Jobs Act – si passa a 6 e 36 mensilità di indennizzo.
Il nuovo decreto dispone che le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato per investimenti produttivi (contributi, finanziamenti agevolati, sistema delle garanzie pubbliche) decadono dal beneficio in caso di delocalizzazione dell’attività, o anche di una sua parte, in Stati extra-UE (fatta eccezione per i Paesi SEE) entro 5 anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata. Per delocalizzazione si intende “il trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell’aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile”.
In caso di decadenza, l’amministrazione titolare della misura di aiuto commina una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito. La decadenza dal beneficio (ma non la sanzione) si applica anche in caso di trasferimento dell’attività o di una sua parte (non solo all’estero ma anche in Italia) rispetto al sito produttivo incentivato, per investimenti produttivi “specificamente localizzati ai fini dell’attribuzione di un beneficio”.
All’interno delle misure di contrasto alla delocalizzazione è anche previsto che i beni agevolati con il cosiddeto iperammortamento debbano essere destinati a strutture produttive situate all’interno del territorio nazionale e che, in caso di cessione a titolo oneroso o di trasferimento all’estero degli stessi, le relative somme saranno oggetto di recupero mediante variazione in aumento del reddito imponibile. La norma si applica solo agli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018.
Il decreto prevede anche la revoca dei benefici concessi alle imprese che riducono, nei 5 anni successivi alla data di completamento dell’investimento, i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata da un’agevolazione che prevede la valutazione dell’impatto occupazionale. La decadenza dal beneficio avviene in presenza di una riduzione dei livelli di occupazione superiore al 10% ed è proporzionale alla riduzione del livello occupazionale, fermo restando che è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%. Anche questa norma si applica solo agli investimenti effettuati dopo il 14 luglio 2018.