Roma: oggi stop nella Fascia Verde per i veicoli inquinanti
I vieicoli privati oggi non possono circolare nella fascia verde a Roma. Le centraline di monitoraggio, infatti, indicano il superamento del valore limite, stabilito dalla normativa vigente, per il PM 10 nella stazioni di “Preneste”, “Tiburtina” e “Cinecittà”. Con l’Ordinanza della Sindaca si dispone la limitazione della circolazione per la giornata dell’8 gennaio 2019.
Per la giornata dell’8 gennaio 2019 il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA, nella Z.T.L. “FASCIA VERDE” del P.G.T.U. , dalle ore 7.30 alle ore 20.30 – fermo restando il blocco permante delle categorie veicolari più inquinanti – riguarda le seguenti tipologie veicolari:
– ciclomotori e motoveicoli “PRE-EURO 1” ed “EURO 1”, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE – fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE – fase A e successive);
– autoveicoli alimentati a benzina “EURO 2” (ovvero non conformi alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive).
Dai suddetti divieti di circolazione veicolare sono derogate/esentate le seguenti categorie:
1. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996;
2. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale ivi compreso il soccorso, anche stradale e il pronto intervento per acqua, luce, gas, telefono ed impianti per la regolazione del traffico e al trasporto salme;
3. veicoli adibiti al trasporto collettivo pubblico;
4. veicoli adibiti a servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare o dall’Amministrazione di Roma Capitale;
5. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
6. veicoli adibiti al trasporto di partecipanti a cortei funebri;
7. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
8. veicoli adibiti al trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purché muniti di contrassegno dell’Ordine dei medici;
9. veicoli BI-FUEL (benzina / GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione GPL o metano;
10. veicoli regolamentati ai sensi delle deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 66/2014 e n. 55/2018.
Si ordina anche che, sull’intero territorio comunale, gli IMPIANTI TERMICI destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (massimo 12 ore) non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell’aria negli ambienti:
A. 18°C negli edifici classificati, in base all’art.3 del D.P.R. n. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;
B. 17°C negli edifici classificati, in base all’art.3 del D.P.R. n. 412/93, nella categoria E.8.
Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).