Tachigrafo e dati 56 giorni: risposte dell’UE agli autisti
Tre soluzioni per rispettare la normativa senza cambiare la carta del tachigrafo
Le domande degli autisti su tachigrafo e i dati degli ultimi 56 giorni, risposte dell’UE, tre soluzioni per rispettare la normativa senza cambiare la carta del tachigrafo
A partire dal 31 dicembre 2024, gli autisti di mezzi pesanti obbligati all’uso del tachigrafo, devono fornire, in caso di controllo su strada, le registrazioni dei dati delle attività svolte nella giornata in corso e nei 56 giorni precedenti.
Questo nuovo obbligo ha sollevato numerosi dubbi tra autisti e aziende di autotrasporto, in particolare in merito al tachigrafo e alla capacità di memoria dati delle carte tachigrafiche più datate.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha diffuso un documento elaborato dalla Commissione Europea, che fornisce risposte dettagliate ai dubbi degli autisti in merito al tachigrafo.
Domanda degli autisti: le carte del tachigrafo più vecchie hanno memoria dati sufficiente?
Molti autisti sul tachigrafo si chiedono se le carte tachigrafiche rilasciate prima di agosto 2023 abbiano una memoria sufficiente per registrare tutti i dati richiesti.
Secondo la Commissione Europea, il problema del tachigrafo potrebbe essere aggravato dall’uso frequente di funzioni come “out of scope”, “traghetto” o il cambio di nazione alla frontiera, che aumentano il volume di dati salvati.
La risposta dell’UE agli autisti dei mezzi pesanti
Per garantire la conformità alla nuova normativa tachigrafo, l’UE indica tre possibili soluzioni agli autisti di mezzi pesanti e alle imprese di autotrasporto.
La stampa e conservazione dei registri del tachigrafo, ovvero, le registrazioni delle loro attività per un periodo di 56 giorni, così da avere sempre una documentazione disponibile in caso di controllo.
Supporto da parte delle imprese di autotrasporto: le aziende di trasporto possono fornire agli autisti una copia dei dati del tachigrafo scaricati dalla carta del conducente, in conformità con l’articolo 33(2) del Regolamento (UE) n. 165/2014.
Sostituzione delle carte tachigrafiche, ovvero, alcuni Stati UE potrebbero richiedere la sostituzione di alcune carte tachigrafiche per conformarsi alle specifiche del tachigrafo, come previsto dall’articolo 26 (7bis) del Regolamento (UE) n. 165/2014.
Nessun obbligo di sostituzione della carta del tachigrafo
Attualmente, l’Italia non ha fornito indicazioni per il tachigrafo, rispetto l’obbligo di sostituzione delle carte tachigrafiche più datate.
Infatti, la circolare del Ministero dell’Interno del 27 dicembre 2024, chiarisce che, in assenza di un obbligo di sostituzione della carta tachigrafica, gli autisti di mezzi pesanti possono fornire la stampa delle registrazioni per evitare la perdita di dati e garantire così la conformità dei controlli al tachigrafo su strada.
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