Gasolio, rimborso accise: come recuperare quelle del II trimestre 2019
L’Agenzia delle Dogane comunica che, con riferimento ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile ed il 30 giugno 2019, per poter fruire del beneficio in oggetto, le imprese dovranno presentare la dichiarazione, utilizzando il software disponibile sul sito agenziadogane.gov.it, a partire dal 1° ed entro il 31 luglio 2019.
L’importo del credito di imposta rimborsabile è sempre pari a € 214,18 per mille litri di gasolio. Possono fruire del credito di imposta le imprese di trasporto merci che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton.; in base alla Legge di Stabilità dell’anno 2016, i veicoli EURO 2 o inferiori non hanno più il credito di imposta sulle accise; i veicoli EURO 0 o inferiori erano stati già esclusi dal beneficio.
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l’impresa deve dichiarare (dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), che il gasolio consumato per cui si richiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria Euro 2 o inferiori.
L’Agenzia delle Dogane ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 1° trimestre 2019 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2020. Da tale data decorre il termine, -ex art. 4, comma 3, DPR 277/2000- per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non utilizzate in compensazione nel mod. F24, da presentarsi, pertanto, entro il 30 giugno 2021.
Il credito di imposta non rientra nel limite annuale di 250.000 euro quale soglia massima per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta da indicare nel QUADRO RU del modello di dichiarazione dei redditi. Infine, per la fruizione dell’agevolazione in compensazione con il Modello F24, il Codice tributo da utilizzare è il 6740.