Formazione, CQC e patenti: Confartigianato Trasporti, bene il recepimento della Direttiva Ue
Confartigianato Trasporti esprime soddisfazione per il recepimento da parte del Governo della Direttiva Ue su Formazione, CQC e patenti.
“Apprezziamo il lavoro svolto in Commissione Trasporti alla Camera per l’attenzione posta alle sollecitazioni e proposte di Confartigianato Trasporti – commenta Amedeo Genedani Presidente di Confartigianato Trasporti -. Il recepimento da parte del Governo, seppure in extremis, consente di allinearci al resto d’Europa. Auspichiamo adesso che in materia di trasporti si avvii una razionalizzazione degli adempimenti formativi tale da semplificare la vita alle aziende”.
“Attendiamo adesso il Decreto del Ministero dei Trasporti che definirà alcuni aspetti pratici importanti, quale il riconoscimento di attività formative già svolte da non ripetere – aggiunge Sergio Lo Monte, Segretario nazionale Confartigianato Trasporti – e finalmente anche in Italia i conducenti-autisti potranno fruire delle stesse regole europee”.
Direttiva (UE) 2018/645
- Obbligo di qualificazione iniziale e periodica – Tale obbligo non si applica in caso di trasporto occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale. Per “trasporto occasionale” si intende: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito. Per “trasporto non incidente sulla sicurezza stradale” si intende: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.
- Contenuti e modalità di svolgimento dei corsi di formazione – Vengono aggiornati i contenuti dei corsi di qualificazione materia di sicurezza stradale e sul lavoro, sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica; è confermata la durata di 35 ore della formazione periodica, suddivisa in moduli di almeno 7 ore che, con le modifiche recepite, possono essere a loro volta frazionati in due giorni consecutivi; introdotta la possibilità di fornire in modalità e-learning una parte della formazione iniziale e periodica (non più di due ore per ciascuno dei cinque moduli per un totale complessivo di 10 ore), secondo criteri individuati con successivo decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti; il Ministero stabilirà i criteri con cui riconoscere come parte della qualificazione iniziale e periodica le attività di formazione specifiche già svolte e prescritte da altre normative UE (tra cui rientrano, seppur non in via esclusiva, quelle riguardanti le merci pericolose e il trasporto animali). Nel caso della formazione periodica è espressamente indicato che il risparmio conseguibile non possa essere superiore a uno dei periodi di sette ore previsti; inoltre i conducenti – cittadini italiani o di uno Stato UE/SEE – con residenza in Italia, nonché i conducenti cittadini di un Paese Terzo, dipendenti di un’azienda italiana di autotrasporto, devono seguire i corsi di qualificazione iniziale e periodica in Italia.
- Attestato del conducente – Deve riportare il codice unionale armonizzato “95”. Gli attestati non riportanti tale codice, che sono stati rilasciati prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 50 di recepimento, sono accettati come prova di qualificazione fino al termine di scadenza.
- Assistenza reciproca degli Stati UE/SEE – È istituita una rete elettronica unionale per lo scambio di informazioni sulle qualificazioni dei conducenti professionali e sui documenti che ne comprovano la titolarità tra le autorità competenti degli Stati UE/SEE
- Rete UE delle patenti di guida – Previsto lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati UE/SEE in merito al rilascio, alla conversione, ai duplicati, ai rinnovi di validità ed alle revoche delle patenti di guida.