Covid-19: prorogati i termini di validità delle abilitazioni alla guida
La Motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e trasporti ha emanato una circolare che aggiorna le proroghe di validità delle abilitazioni alla guida – a seguito dell’emanazione della Legge 17 luglio 2020, che ha previsto la proroga di validità dei documenti d’identità scaduti dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020.
Ecco una sintesi elaborata dall’Anita:
Patenti di guida
Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020, sono prorogate
fino al 31 dicembre 2020 sul territorio nazionale. Per guidare al di fuori dei confini nazionali
(ma in ambito UE) occorre tener conto dell’art. 2, Regolamento UE 2020/698, il quale ha
disposto che le patenti scadute dal 1°febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate di validità per un periodo di 7 mesi dalla data di scadenza indicata sulla patente stessa.
Il termine previsto dall’art. 122, comma 1, del Codice della Strada – decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida – qualora in
scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato al 13
gennaio 2021 (D.D. 268 del 12 agosto 2020).
Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del CDS, in scadenza tra il 31
gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 gennaio 2021 (D.D. 268 del 12 agosto 2020).
Attestazioni sanitarie
I certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del CDS per il conseguimento
della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico
monocratico), o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) per poter essere allegato ad una istanza di conseguimento della patente di guida, cade tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza che è fissato al 15 ottobre 2020.
I permessi provvisori di guida, rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.