Camion: in Francia obbligo di segnalazione degli angoli ciechi. Ecco i dettagli
Dal 1° gennaio 2021 in Francia è entrato in vigore l’obbligo di segnalazione degli angoli ciechi per tutte le aziende di trasporto che transitano sul territorio francese e che viaggiano in ambiente urbano.
A partire dall’inizio dell’anno, dunque, i veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate sono tenuti a esporre in modo visibile un cartello indicante la posizione degli angoli ciechi.
Lo scorso 5 gennaio sono state poi pubblicate nella Gazzetta Ufficiale francese le norme di attuazione della misura e il modello di pannello con le precise caratteristiche tecniche.
Nel dettaglio, il Decreto stabilisce che il cartello può essere attaccato al veicolo tramite incollaggio o rivettatura o qualsiasi altro mezzo di fissaggio oppure può essere verniciato o appiccicato sulla carrozzeria. Si considerano conformi alle disposizioni del Decreto i veicoli che portano, lateralmente e posteriormente, un dispositivo destinato a segnalare la presenza di angoli ciechi in applicazione della normativa di un altro Stato membro dell’Unione europea. I veicoli a motore e i veicoli rimorchiati sono dotati di segnaletica sul retro del veicolo, a destra del piano longitudinale mediano e ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 metri dal suolo e,
– per gli autoveicoli: segnaletica nel primo metro prima del veicolo, escluse le superfici vetrate, a sinistra ea destra, ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 metri da terra;
– per i semirimorchi: segnaletica, sinistra e destra, nel primo metro dietro il perno del veicolo e in corrispondenza di un altezza compresa tra 0,90 e 1,50 metri dal suolo;
– per i rimorchi: segnaletica nel primo metro della parte anteriore della carrozzeria del veicolo, a sinistra e a destra, e ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,50 metri da terra.
La segnaletica è posizionata in modo che sia visibile in tutte le circostanze e in modo che non possa ostacolare la visibilità delle targhe e delle iscrizioni regolamentari del veicolo, la visibilità delle varie luci e dei dispositivi di segnalazione nonché il campo visivo del conducente. Gli autoveicoli ed i veicoli rimorchiati, per i quali è tecnicamente impossibile rispettare il requisito di altezza di segnalazione da terra, sono muniti di segnaletica posta ad un’altezza il più possibile prossima a quella sopra indicata ed entro il limite di 2,10 metri.
Il Decreto ricorda infine che la norma non si applica ai veicoli a motore e ai veicoli rimorchiati per i quali sussiste un’impossibilità tecnica. È il caso in particolare dei portacontainer, delle bisarche, dei trattori per semirimorchi, dei veicoli cisterna, dei veicoli pianali, dei bracci per cassone amovibile, dei dolly che sono contrassegnati sul retro in posizione compatibile con le loro caratteristiche tecniche.
I criteri di posizionamento per la segnaletica laterale non sono applicabili ai veicoli rimorchiati per i quali sussiste un’impossibilità tecnica; tali veicoli portano la segnaletica laterale in posizione compatibile con le loro caratteristiche tecniche. Si ritengono conformi alle disposizioni del Decreto per un periodo di tempo i veicoli che, entro il 31 marzo 2021, siano stati muniti sulle fiancate e posteriormente di un dispositivo destinato a materializzare la presenza di angoli ciechi non conforme al modello allegato al decreto, per un periodo di 12 mesi dalla pubblicazione del decreto in commento. (a regime, la sanzione sarà compresa tra 90 e 750 euro).