Autotrasporto: l’Ispettorato del Lavoro dice sì al lavoro intermittente
Il lavoro intermittente si può applicare anche all’autotrasporto. È quanto ha chiarito l’Istituto Nazionale del Lavoro (INL) in una recente circolare.
L’INL, infatti, ha definitivamente negato la possibilità di interdire l’applicazione del lavoro intermettente da parte dei contratti collettivi nazionali di lavoro, richiamando una sentenza della Corte di Cassazione del novembre 2019 in cui si specificava che non si può vietare il lavoro intermittente, ma al massimo si può circoscrivere a specifiche “esigenze”.
Lavoro intermittente e autotrasporto: la normativa vigente
Siccome però nella contrattazione collettiva dell’autotrasporto non sono indicate queste “esigenze”, bisogna riferirsi all’ultima normativa disponibile in materia, ossia un Decreto Regio, mai abrogato, del 1923. Quest’ultimo prevedeva tra le attività da considerare di carattere discontinuo anche quella del “personale addetto al trasporto di persone e di merci: personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell’ispettorato dell’industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità”. Il punto in questione non è riferibile al personale che, al di là del settore di appartenenza dell’impresa, svolga mansioni di autista ma esclusivamente al personale addetto alle correlate (ed eventuali) attività di carico e scarico. Laddove non si ricorra a quest’ultima per la sottoscrizione di un contratto di lavoro intermittente ma ai requisiti di carattere soggettivo (sotto i 24 anni sopra i 55), questa tipologia contrattuale sarà utilizzabile. Il ricorso al lavoro intermittente, infatti, è sempre ammesso in relazione ai requisiti di carattere soggettivo, anche a fronte di eventuali divieti posti dalla contrattazione collettiva.