Il MIT semplifica l’aggiornamento della carta di circolazione
Ci sono delle novità sull’art.78 del Codice della Strada. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti firmato negli scorsi giorni un decreto che semplifica l’aggiornamento della carta di circolazione.
Il decreto ha innanzitutto fornito chiarimenti sule modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando l’aggiornamento della carta di circolazione, non è più richiesta la visita e prova presso i competenti Uffici del Dipartimento.
Il documento del MIT specifica anche i requisiti per l’accreditamento presso gli Uffici Motorizzazione Civile delle officine di autoriparazione che eseguono le modifiche nell’ambito delle relative competenze; stabilisce le procedure per l’aggiornamento della carta di circolazione; individua le modalità di vigilanza da parte degli Uffici Motorizzazione Civile per le attività rientranti nel campo di applicazione del decreto.
Le modifiche introdotte dal MIT con il decreto sull’aggiornamento della carta di circolazione
Rientrano nel campo di applicazione del decreto queste modifiche:
1. Sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;
3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni ed esami di guida;
4. Installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili: pomello al volante; centralina comandi servizi, inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria; spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.), specchio retrovisore grandangolare interno, specchio retrovisore aggiuntivo esterno.
Cosa devono fare le officine per adeguarsi alle nuove disposizioni?
Le officine di autoriparazione eseguono le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali che rientrano nel campo di applicazione del decreto, devono accreditarsi presso l’Ufficio Motorizzazione Civile territorialmente competente. Ad ogni officina accreditata l’Ufficio Motorizzazione Civile assegna un codice identificativo meccanografico utilizzando la procedura già in essere per gli allestitori, senza però creare l’utenza per il sistema. Per ogni modifica effettuata l’officina rilascia una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte, compilata secondo il fac-simile riportato nell’allegato B del decreto e annota, in ordine progressivo, su apposito registro, con pagine numerate e preventivamente vidimato dall’Ufficio Motorizzazione Civile, il numero di targa e numero di telaio del veicolo, il nominativo dell’intestatario, il tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata la modifica stessa. Pertanto, in fase di accreditamento l’officina dovrà presentare, tra l’altro, il registro per la vidimazione.
Aggiornamento della carta di circolazione
Il decreto prevede che la domanda di aggiornamento della carta di circolazione possa essere presentata dall’intestatario del veicolo interessato presso l’Ufficio Motorizzazione Civile (UMC) competente per territorio in relazione alla sede della ditta che ha eseguito i lavori di modifica oppure presso uno studio di consulenza automobilistica.
Tuttavia, in una prima fase applicativa in attesa dell’allineamento e dell’implementazione delle procedure informatiche, la procedura potrà essere attivata solo presso l’UMC.
In ogni caso, la domanda di aggiornamento, da presentare entro 30 giorni dal completamento dei lavori, deve essere redatta sul modello denominato TT 2119 e ad essa vanno allegati:
• Attestazione del versamento di € 10,20 sul cc postale 9001;
• Attestazione del versamento di € 16,00 sul cc postale 4028;
• Attestazione dei lavori dell’officina accreditata;
• Certificazione di origine dei componenti installati
• Certificato di conformità, laddove previsto
L’aggiornamento della carta di circolazione a seguito delle modifiche effettuate è eseguito dall’Ufficio Motorizzazione Civile competente ed ha luogo mediante l’emissione di un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del veicolo, che riporta:
– i dati variati o integrati conseguentemente alle modifiche apportate;
– il numero identificativo dell’officina che ha eseguito i lavori.
Applicazione del decreto e fase transitoria
Nell’attesa dell’adeguamento delle procedure alle nuove disposizioni introdotte dal decreto, è prevista una fase transitoria durante la quale potrà verificarsi la coesistenza delle due diverse procedure per l’aggiornamento della carta di circolazione: quelle introdotte dal novellato articolo 78 del Codice della strada, cioè senza visita e prova, con quelle preesistenti con visita e prova.
Le vecchie procedure potranno trovare applicazione sia per le domande già presentate e, quindi, per le visite e prove già prenotate, sia per le domande ancora da presentare relative a modifiche i cui lavori siano già stati effettuati alla data di entrata in vigore del decreto.
Se gli interessati volessero avvalersi delle semplificazioni introdotte, le domande già presentate potranno essere definite con la nuova procedura a condizione che la domanda venga opportunamente integrata e resa conforme alle prescrizioni del decreto, con particolare riferimento all’accreditamento dell’officina e alle relative dichiarazioni. Inquesto caso, nel presentare la richiesta di aggiornamento della carta di circolazione, al fine di agevolare il richiedente, potranno essere scelte in alternativa queste due soluzioni:
– allegare la ricevuta di prenotazione della visita e prova del veicolo senza presentare ulteriori versamenti (in tal caso l’UMC archivierà tramite procedura informatica la precedente prenotazione per evitarne il riutilizzo)
– allegare i nuovi versamenti (provvedendo alla richiesta di rimborso o di riutilizzo di quelli associati alla precedente prenotazione, con le modalità già in uso).