Autorità di regolazione dei Trasporti: arriva la delibera per il contributo 2021
L’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha emesso la delibera con la quale richiede alle imprese il contributo per il funzionamento dell’Authority per l’anno 2021.
Lo ha comunicato l’Anita.
Confermata l’aliquota dello 0,6 per mille del fatturato a carico delle imprese che hanno ricavi superiori a 3 milioni di euro annui.
L’elenco degli operatori che devono corrispondere il contributo
Secondo quanto stabilito dalla delibera, gli operatori dei settori del trasporto da assoggettare a contribuzione in ragione dei presupposti soggettivi e oggettivi di legge sono quelli che esercitano le seguenti attività:
– gestione di infrastrutture di trasporto (ferroviarie, portuali, aeroportuali, autostradali e autostazioni);
– gestione degli impianti di servizio ferroviario;
– gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
– servizi ferroviari (anche non costituenti il pacchetto minimo di accesso alle infrastrutture ferroviarie);
– operazioni e servizi portuali;
– servizi di trasporto passeggeri e/o merci, nazionale, regionale e locale, connotati da oneri di servizio pubblico, con ogni modalità effettuato;
– servizio taxi;
– servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e/o merci;
– servizi di trasporto di passeggeri via mare e per vie navigabili interne;
– servizi di trasporto di passeggeri su strada.
– servizi di trasporto di merci su strada connessi con autostrade, porti, scali ferroviari
merci, aeroporti, interporti;
– servizi di trasporto di merci via mare e per vie navigabili interne;
– servizi di trasporto aereo di passeggeri e/o merci.
La delibera specifica anche che le imprese di autotrasporto che abbiano nella disponibilità veicoli dotati di capacità di carico con massa complessiva oltre le 26 tonnellate o che abbiano trattori con peso rimorchiabile superiori a 26 tonnellate, oltre a rientrare tra i soggetti al pagamento per il 2021, non possono più beneficiare della sospensione dei pagamenti per il 2020.
La recente pronuncia del Consiglio di Stato
Le delibere ART fanno seguito alla recente pronuncia del Consiglio di Stato che ha stabilito che le imprese di autotrasporto che svolgono trasporto merci per conto terzi e gli operatori della logistica sono soggetti al pagamento del contributo di funzionamento in favore dell’ART a partire dal 2019, in ragione delle modifiche normative apportate dal Decreto legge Genova (articolo 16 del Decreto Legge n.109/2018).
Mentre per gli anni antecedenti al 2019 (dal 2015 al 2018) il Consiglio di Stato ha confermato l’orientamento del Tar del Piemonte, prevedendo che le imprese di autotrasporto, le imprese di logistica e le imprese di spedizione non siano soggette al pagamento del contributo.
Va ancora evidenziato che per quanto riguarda i servizi di trasporto, il contributo relativo all’annualità 2020 – per la quale le imprese di autotrasporto non beneficiano più della sospensione dei pagamenti come sopra evidenziato – era richiesto per quelli connessi con porti, scali ferroviari merci, aeroporti, interporti, mentre per l’annualità 2021 sono inclusi anche quelli connessi con le autostrade.