CCNL Trasporti e Logistica: ecco a chi spetta l’una tantum
Il 18 maggio 2021 è stato siglato l’accordo di rinnovo del CCNL logistica, trasporto e spedizione per quanto concerne la parte economica (ne avevamo dato notizia qui).
Il contratto era scaduto il 31 dicembre 2019.
Il rinnovo si è concentrato sulla parte economica riconoscendo ai lavoratori un importo medio a regime di 104 euro mensili, per una durata del nuovo contratto fino al 31 marzo 2024, a cui va aggiunta una somma una tantum di 230 euro per il periodo di carenza contrattuale. L’aumento sarà corrisposto in parte sui minimi (90 euro), in parte come Elemento Distinto della Retribuzione (10 euro), cioè non incidente sugli istituti contrattuali, e in parte andrà a rafforzare la bilateralità del settore (4 euro).
Al fine di fornire delle indicazioni operative alle imprese per la corretta applicazione del rinnovo del CCNL, ecco un utile elenco di informazioni specifiche in relazione ai quesiti più frequenti.
Una tantum: a chi va riconosciuta e come va riproporzionata in caso di assunti nel periodo di vacanza contrattuale?
L’una tantum di 230 euro copre il periodo che va dal 1° gennaio 2020 alla data di sottoscrizione del CCNL e dovrà essere riconosciuta ai lavoratori in servizio al 18 maggio 2021.
Dovrà essere riproporzionata per 17 mesi (12 mesi a copertura del 2020 + 5 mesi a copertura del 2021); ad esempio un lavoratore assunto al 1° aprile 2020 avrà diritto a 230 euro/17*14 (alle scadenze previste).
L’una tantum deve essere riproporzionata in ragione del contratto se a tempo pieno o parziale.
In caso di passaggi da part time a full time o viceversa nel periodo di vacanza contrattuale deve essere riproporzionata in base ai mesi di part time e full time considerando il rateo come sopra ottenuto; si dovranno considerare le frazioni di mese non superiore ai quindici giorni ai fine della determinazione del rateo; ad esempio un lavoratore passa da part time a full time il 10 del mese; in tal caso il rateo sarà calcolato come part time.
Le assenze nel periodo di vacanza contrattuale concorrono alla maturazione?
Si devono prendere in considerazione solo le assenze retribuite; spetta per tutte le assenze coperte da indennità degli Istituti e integrazione a carico azienda (parte retributiva). In caso di aspettative non retribuite si dovrà riproporzionare la quota secondo le regole sopra indicate. Su tutte le rate bisogna applicare la tassazione separata.
L’EDR è da riproporzionare in caso di part time e incide solo su 13 mensilità e TFR. Si consiglia di inserire l’importo nel corpo del cedolino.
Le quote che saranno destinate a Sanilog ed Ebilog non sono da riproporzionare in caso di part time.