Autotrasporto: costi minimi, ecco le nuove tabelle dell’Osservatorio
L’Osservatorio sulle attività di autotrasporto ha aggiornato i costi minimi della sicurezza delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi, tenuto conto del prezzo del gasolio registrato nello scorso mese di novembre dal Ministero dello Sviluppo economico, pari a 1,513 €/litro. Il prezzo è stato poi depurato dall’Iva e dall’ammontare del recupero delle accise (per il gasolio consumato sui mezzi di massa superiore alle 7,5 ton) che, per quella mensilità, ammonta a complessivi 77,88609 €/1.000 litri.
I costi sono stati fissati per le 5 classi generiche (fino a 3,5 ton; da 3,5 a 7,5 ton; da 7,5 a 11,5 ton; da 11,5 a 26 ton; oltre 26 ton), alle quali sono state poi affiancate le ulteriori, seguenti, classi di veicoli di massa superiore alle 26 ton:
1. trasporto cisternato alimentare di sola andata e con andata e ritorno;
2. trasporto cisternato A.D.R di sola andata e con andata e ritorno;
3. trasporto di leganti idraulici sfusi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
4. trasporto di mangimi in cisterna di sola andata e con andata e ritorno;
5. trasporto di collettame e messaggerie;
6. trasporti frigoriferi;
7. trasporto di prodotti petroliferi di sola andata e con andata e ritorno;
8. trasporto con veicoli ribaltabili;
9. trazionismo di complessi veicolari di sola andata e con andata e ritorno.
10. trazionismo di complessi veicolari in A.D.R di sola andata e con andata e ritorno.
Rispetto alle tabelle del mese scorso, è stata ulteriormente chiarita la differenza tra i costi di esercizio ed i costi minimi di esercizio evidenziati nelle sopracitate tabelle. In particolare, i costi minimi di esercizio si applicano al contratto scritto di trasporto stipulato tra il primo ed il secondo vettore, a condizione che entrambi questi soggetti risultino iscritti all’Albo degli autotrasportatori, come richiesto dall’art.2 del D.lgvo 286/2005; in tutti gli altri casi si applicano i costi di esercizio riportati nella colonna di sinistra delle medesime tabelle. Pertanto, alla luce di quanto detto, i costi di esercizio si applicano quando il contratto di trasporto venga stipulato:
– tra un committente non iscritto all’Albo ed il vettore, a prescindere dalla forma utilizzata (scritta o orale);
– tra il primo vettore ed il sub vettore, quando il contratto di subvezione non abbia forma scritta ai sensi dell’art.6 del D.lgvo 286/2005, anche se entrambi questi soggetti risultino iscritti all’Albo.
Le tabelle sono state pubblicate sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.