Obblighi assicurativi: cosa comporta la nuova circolare Enac
Lo scorso 21 dicembre l’Ente nazionale per l’aviazione civile ha diramato la circolare EAL 17A recante “Attuazione del regolamento (CE) n. 785/2004 concernente i requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili e relativo regime sanzionatorio”. Sul significato della nuova circolare e sulle problematiche che con essa si creano nel comparto del trasporto aereo nazionale Avio-Italia.com (Trasporti-Italia) ha chiesto il parere della prof. avv. Anna Masutti
1. – PREMESSA E SCOPO
Da diverso tempo l’Unione europea rivolge le proprie attenzioni verso la realizzazione di un’uniforme regolamentazione in materia assicurativa e, in particolare, nell’ambito delle assicurazioni aeronautiche. Al centro di questa disciplina è posto il Regolamento CE n. 785/2004, con il quale la Comunità europea ha inteso prescrivere una serie di requisiti minimi che i vettori aerei hanno il dovere di osservare per essere autorizzati a prestare servizi all’interno del territorio di uno Stato membro, con destinazione o in provenienza dallo stesso, o che lo sorvolino.Il Regolamento ha il pregio di aver risolto le incertezze e le lacune che fino ai primi anni del 2000 persistevano nel panorama normativo riguardante le assicurazioni aeronautiche; dubbi e lacune amplificati dagli eventi del settembre 2001.Tra le principali misure che la Comunità europea ha introdotto con il Regolamento n. 785/2004 meritano particolare menzione quelle finalizzate a garantire il rispetto degli obblighi assicurativi: con esse, ad esempio, si consente alle autorità aeronautiche di negare l’accesso ad una rotta o le operazioni di decollo rendendo, in tal modo, il trasporto aereo maggiormente protettivo degli interessi dei passeggeri.Come ribadito dalla Commissione europea in una relazione adottata il 24 aprile 2008, il Regolamento n. 785/2004 “ha raggiunto l’obiettivo di garantire che tutti gli esercenti che effettuino voli commerciali o privati, sia europei che stranieri, all’interno del territorio comunitario sottoscrivano un’assicurazione secondo requisiti minimi uniformi”.Sebbene il Regolamento europeo sia una fonte normativa che trova applicazione diretta e immediata in tutti i suoi elementi in ogni Stato membro dell’Unione, senza la necessità di una legge che ratifichi il suo contenuto perché immediatamente prescrittivo, l’Enac ha emanato negli ultimi anni delle circolari con le quali individua i profili di maggior importanza per la corretta attuazione del Regolamento in esame nel nostro Paese.La nuova circolare riporta altresì le novità che il Regolamento n. 285/2010, che ha emendato il Reg. 785/2004, ha introdotto in materia di requisiti minimi assicurativi ed illustra in modo chiaro il regime sanzionatorio previsto dalle norme comunitarie, dal Codice della Navigazione e dal D. lgs. n. 197/2007.Lo scopo espressamente dichiarato dall’Enac con la nuova circolare è quello di “fornire modalità e criteri per l’osservanza e l’applicazione della suddetta normativa” che ha come principio fondante “l’obbligo, per tutti i vettori e gli esercenti, di essere assicurati specificatamente, secondo requisiti minimi uniformi, in modo da coprire la propria responsabilità nell’ambito del trasporto aereo nei confronti dei passeggeri, bagagli, merci e terzi lasciando tuttavia impregiudicate le norme vigenti, derivanti in materia da convenzioni internazionali, dal diritto comunitario e dal diritto interno”. Va sin d’ora anticipato che le vere novità introdotte dalla nuova circolare si riscontrano con riguardo al regime sanzionatorio, come meglio si vedrà in seguito.
2. – AMBITO DI APPLICAZIONE E REQUISITI MINIMI ASSICURATIVI
La circolare Enac EAL-17A è stata pubblicata il 21 dicembre 2011 e, contestualmente, ha sostituito la precedente circolare (EAL-17) emessa in data 18 febbraio 2009. Essa si applica da tale data a tutti i vettori aerei ed a tutti gli esercenti di aeromobili, comunitari e non, che effettuano voli con scali, inclusi quelli tecnici, all’interno del territorio italiano a destinazione o provenienza dallo stesso. Sono previste specifiche eccezioni, espressamente indicate nella circolare come, per fare alcuni esempi, gli aeromobili con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore a 20 kg o gli aeromobili, inclusi gli alianti, con un MTOM inferiore a 500 kg, e gli ultraleggeri entrambi utilizzati per scopi non commerciali oppure per corsi di pilotaggio a livello locale senza attraversamento delle frontiere internazionali, limitatamente agli obblighi assicurativi previsti dal Regolamento n. 785/2004 per i rischi di guerra e terrorismo. Si precisa che la circolare in esame non va applicata ai vettori o esercenti di aeromobili che esclusivamente sorvolino il territorio dello Stato, senza effettuare alcuno scalo.La circolare dopo aver ribadito l’obbligo per vettori aerei ed esercenti di aeromobili di doversi assicurare per la responsabilità nel trasporto aereo per quanto concerne i passeggeri, i bagagli, le merci, la posta ed i terzi, indica gli attuali requisiti minimi assicurativi, riportando delle novità per quanto concerne la responsabilità per danni ai bagagli, alle merci ed alla posta (mentre sono rimasti immutati i requisiti minimi assicurativi per la responsabilità con riguardo ai passeggeri (250.000 DSP) e verso terzi).Tali minimi assicurativi per danni ai bagagli, alle merci ed alla posta sono stati modificati dal Regolamento n. 285/2010 come segue:- per la responsabilità riguardo ai bagagli, la copertura assicurativa minima ammonta a 1.131 DSP (non più 1.000 DSP) per passeggero nelle operazioni commerciali;- per la responsabilità riguardo alle merci e posta, la copertura minima assicurativa minima ammonta a 19 DSP (non più 17 DSP) per chilogrammo nelle operazioni commerciali.I requisiti assicurativi minimi relativi alla responsabilità per il trasporto di bagagli, merci e posta sono stati adeguati per tener conto dei limiti di responsabilità come aggiornati per effetto dei meccanismi di adeguamento della Convenzione di Montreal; tali nuovi limiti sono entrati in vigore il 30 dicembre 2009 in forza di un coefficiente inflattivo corrispondente al tasso cumulato di inflazione dalla data di entrata in vigore della convenzione stessa.Nessuna modifica è stata apportata ai certificati di assicurazione, dove si prevede l’obbligo, per tutti i destinatari del Regolamento n. 785/2004, di possedere un certificato di assicurazione (redatto in uno dei modelli allegati alla circolare) in cui si dimostri di rispettare i requisiti minimi assicurativi. Certificato che, nei casi ordinari, deve essere custodito in originale o in copia autentica all’interno dell’aeromobile, come prescrive l’art. 771 c. nav., e depositato presso l’Enac. Tale documento, di regola, viene rilasciato dagli stessi assicuratori o, in alternativa, da un mediatore di assicurazione (broker) o da un agente che agisce per conto dell’assicuratore. L’Enac, infine, si riserva di poter richiedere prove supplementari in merito alla certificazione obbligatoria.Se i vettori o gli esercenti non provvedono alla stipulazione del contratto assicurativo e non adempiono ai requisiti minimi previsti, è consentito all’Enac di non rilasciare le relative certificazioni e/o autorizzazioni. Alle parti contraenti, inoltre, non è consentito introdurre nel contratto assicurativo clausole o condizioni che pregiudichino il rispetto degli obblighi e dei requisiti minimi che il Regolamento prescrive in capo agli operatori aeronautici.L’Enac si riserva di procedere alle dovute e previste attività ispettive al fine di verificare la presenza dei documenti da tenere obbligatoriamente a bordo. In caso di inosservanze l’Enac individua i provvedimenti di divieto o di limitazione che la Direzione Aeroportuale può adottare.
3.- IL REGIME SANZIONATORIO
La circolare si conclude con un’analitica esposizione del regime sanzionatorio che ha trovato attuazione con il D. lgs. n. 197/2007 e con le norme del Codice della Navigazione, fonti normative con le quali il legislatore nazionale ha espressamente adottato la disciplina sanzionatoria prevista nei casi di violazione delle disposizioni del Regolamento n. 785/2004.Tra le novità della circolare in esame va rilevato che in caso di omessa assicurazione l’Enac -oltre ad irrogare la sanzione amministrativa che ammonta ad una cifra compresa tra cinquantamila e centomila euro, estesa anche ai vettori ed agli esercenti che utilizzano lo spazio aereo italiano- vieta il decollo dal suolo italiano fino alla regolarizzazione della documentazione assicurativa (art. 798 e 802 c. nav., art. 8, comma 7 del Regolamento).La circolare in esame qualora i titolari di licenza di esercizio siano sprovvisti di copertura assicurativa prevede altresì, e sotto tale profilo la circolare si rivela innovativa rispetto alla precedente, la sospensione della licenza nei casi in cui a seguito del rilievo della violazione, l’Ente riscontri che l’operatore non abbia provveduto alla stipula dell’assicurazione nei termini assegnati. Nel caso di vettore o esercente comunitario o extracomunitario, la questione è deferita allo Stato che abbia rilasciato la licenza di esercizio o in cui è immatricolato l’aeromobile interessato.La medesima sanzione della sospensione della licenza può essere altresì adottata (contestualmente all’irrogazione delle sanzioni amministrative ivi previste) per le ipotesi di mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi, per il caso in cui a seguito del rilievo della violazione l’Ente riscontri che l’operatore non abbia provveduto all’adeguamento dell’assicurazione nei termini assegnati. Nella circolare in esame l’Enac -per il caso di mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi- prevede la sanzione della sospensione, ricorrendo ad una misura più tenue rispetto al ritiro della licenza previsto nella circolare del 2009. In definitiva non viene più adottata la sanzione del ritiro della licenza di esercizio per le ipotesi di violazione delle prescrizioni del Regolamento 785/2004 essendo stata la stessa sostituita con la sospensione.Diverse sanzioni amministrative pecuniarie e divieti di decollo fino alla regolarizzazione della posizione assicurativa sono previsti per ipotesi quali la mancata esibizione del certificato di assicurazione e per l’eventualità che le infrazioni siano reiterate nel corso di un periodo di cinque anni (aumento fino al triplo delle sanzioni e possibile revoca della licenza di esercizio).Va sottolineato che la possibilità che si riserva l’Enac, nell’esercizio dei poteri di cui all’art. 687 c. nav., di sospendere la licenza di esercizio sia per i casi di omessa assicurazione sia per i casi di mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi, viene prevista per la prima volta dalla circolare in esame. Tale misura viene adottata avendo riguardo al fatto che il Regolamento n. 785/2004 consente (e richiede) agli Stati applicare le misure sanzionatore più opportune per garantire il rispetto degli obblighi assicurativi adottati, purché ciò avvenga in considerazione dei principi comunitari di efficacia, proporzionalità e di dissuasione che tali sanzioni debbono avere. Nel caso di specie si ritiene che tale misura sia in linea con i menzionati principi tenuto altresì conto che è lo stesso Regolamento a prevedere la possibilità per gli Stati di arrivare sino al ritiro la licenza di esercizio.Ultima novità riguarda il deferimento della questione allo Stato competente (ossia allo Stato che abbia rilasciato la licenza di esercizio al vettore aereo o allo Stato in cui è immatricolato l’aeromobile interessato, nel caso dell’esercente). Questa misura è applicata agli operatori aeronautici sia comunitari che extracomunitari per il caso di omessa assicurazione mentre è applicata solo agli operatori comunitari nel caso di mancato rispetto dei requisiti minimi assicurativi (per gli operatori extracomunitari è prevista l’informativa allo Stato competente).Con la nuova circolare in esame, l’Enac con gli strumenti che l’attuale quadro normativo prevede, mira a scongiurare il pericolo di assenza o di errata copertura assicurativa in capo agli operatori aeronautici a garanzia dei passeggeri trasportati, dei loro beni e dei terzi.