Utilizzazione dell’aeroporto di Rimini-San Marino: in vigore il Protocollo
Dal 3 gennaio è in vigore il Protocollo sull’utilizzazione dell’aeroporto di Rimini-San Marino, firmato fra il governo della Repubblica di San Marino e il governo della Repubblica Italiana il 31 marzo 2000. Divengono così pertanto pienamente operative, riferisce una nota del governo sanmarinese, le disposizioni contenute nell’accordo dell’11 giugno 1990, nonché nel protocollo del 31 marzo 2000, che ne regola l’attuazione. Per il segretario di Stato agli Affari Esteri di San Marino, Antonella Mularoni, si tratta di “un accordo bilaterale in materia aeronautica dalle grandi potenzialità” che “apre la porta ad azioni concrete, da concordarsi con le Autorità italiane, nazionali e locali, e che ci permette, da oggi in poi, di progettare il futuro”.Il protocollo ora in vigore, che porta a compimento un’attività partita nella seconda metà degli anni ‘80, formalizzata prima con l’accordo dell’11 giugno 1990, che ha sancito la denominazione di “Aeroporto Rimini-San Marino” e la possibilità di utilizzo dell’aeroporto “per le esigenze di traffico civile internazionale tra l’Italia e San Marino”, e poi con quello del 31 marzo 2000, successivamente integrato con l’intesa del 31 marzo 2009, firmata a San Marino dall’allora ministro degli Affari Esteri Franco Frattini, garantisce innanzitutto la possibilità di utilizzo dell’aeroporto da parte di tutti i vettori aerei degli Stati riconosciuti da San Marino e dall’Italia, per il trasporto di passeggeri e merci. Stabilisce inoltre la possibilità, per gli aeromobili civili battenti bandiera sammarinese, di utilizzare l’aeroporto “come base di armamento nel rispetto delle disposizioni internazionalmente riconosciute per la sosta degli aeromobili negli aeroporti, nonché nelle zone destinate alle operazioni commerciali e in quella destinata allo stazionamento degli aeromobili in riparazione, in costruzione o in disarmo”. L’art. 6 del Protocollo prevede lo strumento delle consultazioni bilaterali, da attivarsi mediante la convocazione di un apposito gruppo di lavoro di cui San Marino provvederà a richiedere a breve la convocazione. Il Protocollo, che resta subordinato alla vigenza dell’accordo del 1990, avrà “in ogni caso” durata quarantennale e potrà anche essere prorogato automaticamente di dieci anni in dieci anni.