Autobus di linea: il MIMS semplifica le procedure autorizzative
Semplificate e accelerate le procedure autorizzative per i servizi autobus di linea. Il Ministro Giovannini ha firmato un decreto che riduce i tempi e gli oneri burocratici per il rilascio di autorizzazioni di nuovi servizi di linea, di rinnovi o di modifica degli stessi servizi.
Il decreto modifica il Regolamento sul riordino dei servizi automobilistici di competenza statale. Si tratta dei servizi di linea che si svolgono su un percorso pari o superiore a 250 chilometri, che collega almeno due regioni o province autonome. La firma del decreto da parte del ministro è stata preceduta dalla consultazione, il 16 marzo scorso, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e delle imprese.
Il decreto nel dettaglio
Il nuovo decreto riduce da 120 a 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda , il termine previsto per autorizzare un servizio di linea o per autorizzare modifiche sostanziali a servizi già autorizzati, mentre si riduce da 90 a 45 giorni il termine per il rinnovo senza modifiche di un servizio già autorizzato. Inoltre è fissato in 30 giorni il procedimento relativo alla richiesta di modifiche, considerate ‘lievi’, di servizi già autorizzati. Rientrano in questa casistica il cambio di nome delle imprese autorizzate che mantengono lo stesso codice fiscale, oppure la riduzione del periodo di esercizio e delle frequenze o l’aumento delle frequenze per un periodo non superiore a 20 giorni.
Per ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori del settore, il decreto prevede, per le richieste di rinnovo senza modifiche o con modifiche lievi di un servizio già autorizzato, la presentazione di autocertificazioni per attestare la permanenza dei requisiti relativi alla sicurezza del percorso e delle fermate, al posto di nuovi nulla osta rilasciati dagli Uffici. Tra le misure di semplificazione figura anche l’eliminazione dell’autorizzazione per l’utilizzo dell’autobus di rinforzo.
Accogliendo un rilievo del Consiglio di Stato, è stato previsto il silenzio-assenso per i casi di rinnovo dell’autorizzazione, con o senza modifiche. Quindi, se decorsi i termini per il procedimento gli uffici competenti non hanno emesso alcun provvedimento, l’istanza si considera accolta.