Autotrasporto: dal Ministero i chiarimenti sull’accesso alla professione
Sull’accesso alla professione e al mercato dell’autotrasporto un’ampia circolare per punti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti porta importanti chiarimenti sulla disciplina della professione di autotrasportatore di cose per conto terzi. Il testo del 30 aprile 2012 risponde ai numerosi quesiti pervenuti dalle imprese. Una circolare di Conftrasporto sintetizza comunque le novità e le precisazioni più importanti. Tra queste si segnala il fatto che le imprese a regime, che già esercitano e che hanno già dimostrato i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale, hanno solo l’obbligo di documentare il requisito di stabilimento all’ufficio della Motorizzazione dove hanno la sede principale, insieme alla richiesta di autorizzazione all’esercizio della professione entro la data del 4 dicembre 2012. Entro quella data gli Albi provinciali effettueranno una ricognizione sui requisiti d’idoneità finanziaria e professionale alla luce delle nuove disposizioni. Nel frattempo – precisa la circolare – “l’idoneità finanziaria posseduta in base alle precedenti disposizioni vale e va considerata secondo la misura del Regolamento comunitario”. Le imprese che già esercitano con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate devono dimostrare i quattro requisiti per l’accesso alla professione entro il 7 aprile 2013. Fino a quella data – chiarisce la circolare – “possono liberamente immettere in circolazione gli stessi autoveicoli” . in questo caso l’idoneità professionale può essere comprovata con la sola frequenza ad un corso di formazione “professionalizzante”. Così le imprese potranno però esercitare solo con autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate, e se dopo il 4 giugno 2012 vogliono esercitare con autoveicoli di massa superiore “dovranno accedere alla professione e al mercato secondo le corrispondenti disposizioni della disciplina a regime”.