Aeroporti: il nuovo pacchetto di misure della Commissione europea
Sul nuovo pacchetto di misure in materia aeroportuale recentemente adottato dalla Commissione europea Avio-Italia.com (Trasporti-Italia) ha chiesto un commento ed un chiarimento all’avvocato Anna Masutti, professore straordinario di Diritto della navigazione all’Università di Bologna, senior partner dello studio legale AS&T di Bologna, con una notevole esperienza internazionale nel campo del diritto aeronautico e spaziale, delle assicurazioni e dei trasporti in generale.
Con l’obiettivo di contribuire a migliorare la capacità degli aeroporti europei, ridurre i ritardi e rendere qualitativamente più efficienti i servizi offerti, il 1° dicembre 2011 la Commissione europea ha adottato un pacchetto di misure contenente tre proposte legislative in materia di assistenza a terra (groundhandling), bande orarie (slots) e inquinamento acustico (noise) finalizzate a garantire maggiori e più efficaci soluzioni sui servizi di assistenza a passeggeri e vettori aerei prima del decollo e dopo l’atterraggio.
Assistenza a terra
La proposta di Regolamento della Commissione sui servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione europea, entrerà in vigore dopo 18 mesi dall’approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio e sostituirà la Direttiva 96/67/CE, relativa all’accesso al mercato dei servizi in parola. Come si vede, l’istituzione comunitaria ha ritenuto opportuno articolare l’intera materia riguardante i servizi di groundhandling in un Regolamento specifico per l’esigenza di uniformare il sistema europeo nel suo complesso. Questo comporterà la definizione di un quadro normativo molto più dettagliato che sostituirà le determinazioni dei singoli Stati membri adottate in attuazione della Direttiva 96/67/CE.Tra gli aspetti maggiormente rilevanti della proposta legislativa in commento, vi è senz’altro la più ampia scelta di soluzioni offerta agli operatori per l’assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione attraverso una totale liberalizzazione dei servizi di self-handling, escludendo così la possibilità di limitazioni da parte dei singoli Stati membri (art. 5). In parallelo alla liberalizzazione dell’autoassistenza, viene altresì incentivato il libero accesso ai servizi di groundhandling da parte degli operatori. Al fine di favorire la concorrenza nell’ambito delle quattro importanti categorie di servizi tradizionalmente oggetto di restrizioni (assistenza bagagli, assistenza operazioni in pista, assistenza carburante e olio, assistenza merci e posta) si prevede un innalzamento da 2 a 3 del numero minimo dei prestatori per ciascuna di tali categorie per aeroporti con traffico annuale non inferiore a 5 milioni di passeggeri o 100.000 tonnellate di merci registrati negli ultimi 3 anni (art. 6.2).Una parte rilevante della proposta è inoltre finalizzata ad assicurare un maggiore controllo sull’assegnazione e sul coordinamento dei servizi aeroportuali di assistenza a terra, a partire dalla stessa procedura di selezione dei prestatori di servizi. La selezione indicata avverrà infatti secondo criteri espressamente specificati dallo stesso Regolamento (art.9.3) e non rimessi alle decisioni dei singoli Stati membri, con la possibilità per i prestatori autorizzati di operare per un periodo minimo di 7 anni fino a un massimo di 10. È, tuttavia, prevista la possibilità di evitare la procedura selettiva richiamata nei casi in cui, alla cessazione di un’attività prima della scadenza prefissata nel provvedimento di autorizzazione, non sia possibile la selezione di un nuovo fornitore. Ogni Stato membro avrà in tal caso la possibilità – nell’ottica di garantire la continuità del servizio – di autorizzare un’altra impresa a fornire gli stessi servizi di assistenza per un periodo limitato di 10 mesi (art. 10.5). Gli obiettivi della proposta di Regolamento coinvolgono altresì la formazione e il trasferimento del personale, prevedendo la possibilità per gli Stati membri di adottare misure più incisive che garantiscano ai lavoratori aeroportuali il mantenimento delle stesse condizioni occupazionali in caso di trasferimento del contratto dal precedente titolare a un nuovo prestatore. Agli articoli 18 e 19 la Commissione mira a stabilire nel dettaglio le condizioni finanziarie che i prestatori devono avere per poter partecipare alle gare finalizzate all’assegnazione di servizi di assistenza, condizioni che erano precedentemente lasciate alla determinazione di ciascun Stato membro nell’attuazione della Direttiva 96/67/CE.Tra le indubbie novità della proposta in esame si annovera l’art. 28, il quale, sempre nell’ottica di incrementare il controllo e l’efficienza dei servizi aeroportuali, stabilisce che, nel caso in cui l’uso delle infrastrutture centralizzate sia soggetto al pagamento di diritti, il gestore aeroportuale dovrà accertare che il livello di tali diritti sia determinato sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e proporzionale ai servizi resi.Un aspetto propriamente tecnico ci è offerto infine dall’art. 45 prevedendo che, qualora la bozza di Regolamento autorizzi un aeroporto alla selezione di un minimo di 3 fornitori per l’espletamento dei servizi in parola, laddove sia attualmente previsto un minimo di due soli fornitori in ossequio alla Direttiva 96/67/CE, dovrà essere messa in atto una apposita procedura per la selezione del terzo fornitore.La proposta di Regolamento introduce, infine, l’obbligo per i prestatori di servizi di assistenza a terra e di servizi in autoassistenza di stipulare un’assicurazione che copra la responsabilità per i danni causati dall’espletamento dei servizi in parola sul territorio di uno Stato membro e che questi siano tenuti a indennizzare secondo la legge dello Stato nel quale tali servizi sono svolti. Sulla base di quanto prescritto all’art. 42, la Commissione sarà autorizzata a specificare ulteriori dettagli relativamente alle coperture assicurative e agli importi minimi.
Bande orarie
La proposta presentata dalla Commissione in materia di bande orarie mira a introdurre meccanismi di mercato trasparenti per lo scambio delle stesse tra vettori aerei, come pure misure per garantire che le capacità esistenti siano utilizzate dai vettori, emendando i “grandfather rights” e portando dall’80% all’85% la soglia della norma che prevede la perdita delle bande orarie in mancanza di un loro utilizzo.
Inquinamento acustico
Infine, con la proposta legislativa in materia d’inquinamento acustico la Commissione intende migliorare la trasparenza nel processo di fissazione di norme restrittive per il contenimento del rumore provocato negli aeroporti, rendendo più agevole alle autorità vietare l’uso degli aeromobili più rumorosi e dando alla Commissione un ruolo di supervisore ex ante sulle misure antirumore garantendo in questo modo un approccio uniforme a livello comunitario. Il pacchetto di misure in parola, proposto dalla Commissione Europea, dovrà ora essere discusso e approvato dal Parlamento europeo e dai rappresentanti degli Stati membri, prima di essere adottato.