Enac: assistenza passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta senza costi addizionali
Il Regolamento (CE) n. 1107/2006 del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, parzialmente in vigore dal 26 luglio 2007 (articoli 3 e 4), trova applicazione nella sua interezza dal 26 luglio 2008. Lo ricorda l’Ente nazionale per l’aviazione civile rammentando che il Regolamento è fondato sul principio che nel trasporto aereo, come negli altri aspetti della vita, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini alla libera circolazione, alla libertà di scelta e alla non discriminazione. Pertanto, ribadisce l’Enac, le persone a mobilità ridotta, dovuta a disabilità, età o altri fattori, potranno avere la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini e non esserne escluse se non per motivi giustificati di sicurezza previsti dalla legge. Sottolineando che il Regolamento rispetta i diritti e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’Ente ricorda di essere stato individuato, in tale contesto e con il decreto ministeriale 24 luglio 2007 n. 107/T, quale organismo responsabile dell’applicazione del Regolamento e di aver elaborato, congiuntamente alle associazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta ed agli operatori del settore, la Circolare GEN 02 di attuazione del Regolamento stesso. Il lavoro svolto in tal senso dall’Enac, sempre in collaborazione con le associazioni rappresentative e gli operatori di settore, è stato orientato all’individuazione di un percorso che permetta, nel rispetto della legislazione vigente, di realizzare un servizio omogeneo da parte di tutto il sistema trasporto aereo nazionale avente caratteristiche di efficacia, efficienza, trasparenza e qualità.Detto questo l’Enac ribadisce che, per offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta la possibilità di viaggiare in aereo a condizioni simili a quelle degli altri cittadini, è necessario infatti fornire assistenza, con l’impiego del personale e delle attrezzature necessarie, negli aeroporti e a bordo degli aeromobili in modo da soddisfare le loro esigenze specifiche e che, per favorire l’inclusione sociale, l’assistenza in questione deve essere fornita alle persone interessate senza costi addizionali.