Manovra 2024: aumento della tassa di imbarco negli aeroporti italiani
Ecco quali sono gli effetti dell’aumento della tassa di imbarco sui voli aerei dei passeggeri
Manovra di bilancio 2024: confermato l’aumento delle tasse d’imbarco aeroportuali.
Un cambiamento significativo nella manovra che avrà un impatto diretto sui passeggeri dei voli aerei che viaggiano attraverso gli aeroporti italiani. In particolare, nella manovra è stato stabilito un aumento delle tasse d’imbarco, relativamente ai Comuni che hanno completato la procedura di risanamento finanziario.
Che cos’è la tassa d’imbarco
La tassa d’imbarco degli aeroporti è un costo aggiuntivo nel prezzo finale dei biglietti dei voli aerei.
Attualmente, questa tassa varia da aeroporto ad aeroporto in Italia. Negli aeroporti di Roma e Venezia, i passeggeri si trovano ad affrontare rispettivamente costi aggiuntivi sul biglietto del volo aereo di 7,5 euro e 9 euro per la tassa d’imbarco aeroportuale. In altri aeroporti italiani il costo aggiuntivo sul biglietto del volo aereo è di 6,5 euro.
L’aumento delle tasse d’imbarco da parte degli aeroporti è stato confermato, nella manovra, nell’articolo 80 della nuova legge di bilancio. E’ stato approvato dal Parlamento con l’autorizzazione del Quirinale. Questo articolo è denominato “Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario,”. Offre ai comuni la possibilità di istituire un’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero, con un limite massimo di 3 euro.
Chi può aumentare le tasse d’imbarco
I comuni abilitati a implementare questo aumento delle tasse d’imbarco sono quelli che fungono da capoluogo di città metropolitana e che avranno completato la procedura di risanamento quinquennale entro il 31 dicembre 2023. Questa procedura deve essere iniziata dopo la stesura dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
A questi comuni, secondo la manovra, sarà inoltre assegnato un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038. La distribuzione di questo contributo sarà basata sul disavanzo finanziario emerso dal rendiconto del 2022. Dovrà essere trasmesso entro il 31 dicembre 2023 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (Bdap).
Questo aumento delle tasse d’imbarco, contenuto nella manovra, potrebbe portare ai comuni introiti aggiuntivi considerevoli, ma apre al contempo nuove sfide, in particolare con le compagnie aeree, soprattutto quelle low cost, e gli aeroporti.
Testo dell’articolo 80 della manovra di bilancio 2024
ART. 80. Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario
1.
- Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana che alla data del 31 dicembre 2023 terminano il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, è riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038, da ripartire, in proporzione al disavanzo risultante dal rendiconto 2022 trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 31 dicembre 2023, anche su dati di preconsuntivo.
2.
- Il contributo, vincolato prioritariamente al ripiano, anche anticipato, del disavanzo, è ripartito, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Statocittà ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024.
3.
- I comuni di cui al comma 1 hanno facoltà di istituire, con apposite delibere del Consiglio comunale, un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, in deroga al limite previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, non superiore a 0,4 punti percentuali, e un’addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non superiore a 3 euro per passeggero. La predetta facoltà può essere esercitata previa adozione delle misure finalizzate all’incremento della riscossione delle proprie entrate di cui all’articolo 1, comma 572, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
4.
- I Comuni, di cui al comma 1, che si trovino a dover soddisfare debiti provenienti dal dissesto a causa dell’insufficienza della massa attiva, possono proporre ai singoli creditori la definizione transattiva del credito secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 575 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai medesimi Enti è riconosciuta, altresì, la facoltà di ricorrere ad un piano decennale di rateizzazione dei debiti per i quali i creditori non hanno accettato la transazione proposta dalla Commissione (OSL). La rinuncia da parte dei creditori agli interessi dà diritto a essere soddisfatti entro il primo biennio.