Nota Informativa Enac sui nuovi regolamenti per la navigabilità continua
L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha pubblicato, sul proprio sito web sezione Ultimi aggiornamenti (www.enac.gov.it), la Nota Informativa sui nuovi regolamenti per la navigabilità continua: Regolamento (UE) N.1321/2014 e regolamento (UE) N.2015/1088. “Il Regolamento (CE) n. 2042/2003 del 20 novembre 2003, che costituiva l’Implementing Rule (IR) del Regolamento Basico relativamente agli aspetti di Navigabilità Continua, è stato soggetto a diversi emendamenti. È sorta quindi l’esigenza di una versione consolidata dell’IR, cosa che si è realizzata per mezzo dell’emissione del Regolamento (UE) n. 1321/2014 del 26/11/2014. Il Regolamento (UE) n. 1321/2014 è stato successivamente modificato dal Regolamento (UE) n.2015/1088 del 3 luglio 2015. Il pacchetto normativo sarà completato a breve da EASA con l’emissione delle AMC/GM – si legge nella Nota Informativa Enac NI-2015-003 del 17 settembre -. Il nuovo regolamento consolida in un unico documento tutti gli emendamenti del Regolamento (CE) n. 2042/2003, introducendo al tempo stesso il concetto dei Dati di Idoneità Operativa (OSD – Operational Suitability Data) anche per l’area della Navigabilità Continua, adeguando quindi quest’ultima alle previsioni sugli OSD contenute nell’art.6 del Regolamento Basico. Il Regolamento (UE) 1321/2014 contiene anche, nel suo Annesso VI, la tabella di correlazione fra gli articoli del Reg. (CE) 2042/2003 e quelli del Regolamento (UE) n.1321/2014 stesso”. Le semplificazioni introdotte, con il Regolamento (UE) n. 2015/1088, riguardano: la possibilità per il proprietario/esercente di dichiarare il programma di manutenzione (PdM) per il proprio aeromobile; l’introduzione del programma minimo di ispezione (PMI), o minimum inspection programme (MIP), per velivoli, alianti, motoalianti e mongolfiere, ma con l’esclusione dei dirigibili; la possibilità per le imprese di manutenzione approvate secondo Parte M Capitolo F o Parte 145 (AMO) di essere autorizzate a eseguire, in occasione dell’esecuzione dell’ispezione annuale prevista dal PIM/MIP, la revisione della navigabilità ed emettere, come applicabile, l’ARC usando il nuovo formato EASA Form 15c o la raccomandazione per l’emissione dell’ARC in occasione del rilascio del Certificato di Aeronavigabilità per aeromobili usati importati da Stati non EASA e l’introduzione di un PdM semplificato rispondente a specifiche previsioni espressamente richiamate nella normativa. Inoltre per gli aeromobili ELA2 non impiegati in operazioni commerciali, si introduce la possibilità per il proprietario di sottoscrivere un contratto limitato con imprese di manutenzione approvate secondo Parte M Capitolo F o Parte 145, per lo sviluppo del PdM del proprio aeromobile e, quando il proprietario decide di non emettere la dichiarazione, per l’ottenimento della sua approvazione. Infine si introduce la possibilità di consentire, limitatamente ad alcune categorie di aeromobili, una maggiore flessibilità per le imprese e/o le rispettive autorità nel riconoscimento/gestione delle abilitazioni.