Viaggi estivi: consigli per i consumatori
Come ogni anno, le associazioni di consumatori si prendono cura degli italiani che vanno in vacanza. Nonostante le partenze siano in costante calo (quest’estate si metterà in viaggio il 38,5% della popolazione) Federconsumatori, Adusbef e Movimento Consumatori mettono comunque in guardia contro tranelli e insidie.
Prima di partire. Quando si sceglie il viaggio, se ci si rivolge a un’agenzia, pretendere sempre la consegna dei dépliant e degli opuscoli illustrativi (obbligo di legge per chi vende pacchetti e servizi turistici). L’opuscolo deve indicare in modo chiaro e preciso il prezzo, i mezzi di trasporto, la classificazione degli hotel. Chi acquista un pacchetto turistico “tutto compreso” deve ricevere una copia del contratto, con una descrizione precisa del pacchetto stesso in tutti i suoi elementi. Il prezzo globale del pacchetto può essere modificato, almeno 20 giorni prima della partenza, soltanto se il contratto ne prevede la possibilità e se l’aumento è dovuto a un rincaro del costo dei trasporti, delle tasse di imbarco e sbarco o nell’oscillazione dei cambi (quest’ultimo rischio non esiste più per i viaggi nell’area Euro). Se l’aumento del prezzo globale del pacchetto supera il 10%, il cliente può rinunciare al viaggio ottenendo la restituzione del denaro pagato, oppure utilizzare un pacchetto diverso con rimborso della differenza se questo costa di meno. Qualsiasi modifica all’organizzazione va comunicata per iscritto al consumatore che, entro due giorni, può recedere dal contratto se la modifica è significativa al punto da rendere non più interessante il pacchetto.
Durante il viaggio. Qualsiasi danno subito dal turista deve essere risarcito dal tour operator, anche se provocato da uno dei suoi fornitori (es. la compagnia aerea o l’albergo), tranne nei casi di colpa del consumatore o in causa di forza maggiore. Per avere diritto al risarcimento contro eventuali disservizi in vacanza, occorre inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro dieci giorni lavorativi dalla data del rientro, indirizzandola al tour operator organizzatore del viaggio e all’agenzia presso cui il viaggio è stato acquistato (tenere presente che, dal 2002, è possibile anche il risarcimento del danno da stress dovuto ai disagi sopportati per inconvenienti o inadempienze). L’albergatore è obbligato a ricevere il denaro che il cliente voglia lasciare in cassaforte; il titolare dell’albergo risponde dei furti subiti, senza alcun limite, se i beni o il denaro sottratti gli siano stati consegnati o la loro perdita sia imputabile al titolare stesso o ai suoi dipendenti. Il risarcimento non potrà invece superare 100 volte il valore della camera se gli oggetti sottratti o distrutti sono stati lasciati in stanza.
In aereo. In caso di overbooking il passeggero ha sempre diritto a un risarcimento di 250, 400 o 600 euro secondo la lunghezza del percorso, a ricevere vitto e alloggio dalla compagnia per il tempo di attesa prima di ripartire subito o in altra data per lui opportuna oppure, in alternativa, ottenere il rimborso della parte di percorso non goduta per poi volare con un’ altra compagnia. Le stesse forme di assistenza sono previste per la cancellazione del volo: il risarcimento sopra descritto però non è dovuto se l‘annullamento dipende da cause di forza maggiore o se è stato comunicato al passeggero entro i termini dovuti, ovvero se è stato offerto un volo alternativo nei tempi previsti. Nei casi di ritardo è dovuta l’assistenza in aeroporto e il pernottamento in albergo quando è previsto l’imbarco su un volo alternativo. Dopo cinque ore di ritardo il passeggero può scegliere tra la restituzione del prezzo pieno del biglietto o l’imbarco su un volo alternativo il prima possibile o in una data scelta da lui stesso. Si può anche chiedere il risarcimento, tranne che per cause eccezionali non dipendenti dalla compagnia. Qualora si verifichi uno di questi disservizi, il passeggero deve inviare una raccomandata a/r al vettore al più presto possibile, descrivendo i disagi subiti, allegando copia degli scontrini attestanti eventuali maggiori spese sostenute e chiedendo un risarcimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per quanto riguarda i danni ai bagagli, il ritardo nella consegna, o lo smarrimento, deve essere fatta immediata denuncia all’ufficio “Lost & Found”. L’invio della raccomandata a/r, nel caso di distruzione e danneggiamento, deve avvenire entro sette giorni. Quando invece la consegna dei bagagli è avvenuta in ritardo, la lettera va spedita entro 21 giorni dalla messa a disposizione del bagaglio al passeggero. Se entro 21 giorni la valigia non viene riconsegnata è considerata ufficialmente smarrita, ed è necessario inviare la raccomandata alla compagnia aerea indicando l’elenco delle cose contenute, la copia del biglietto aereo, del talloncino del bagaglio, del Pir e degli scontrini di eventuali spese effettuate.