Patenti, revisioni e CQC: pubblicate in Gazzetta Ue le proroghe per certificati, licenze e autorizzazioni
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea è stato pubblicato il regolamento che prolunga alcuni termini di validità di certificati, licenze ed autorizzazioni, e rinvia alcune verifiche ed attività formative periodiche.
Lo ha comunicato l’associazione Anita.
Il Regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2021 e si applica il 6 marzo 2021.
Le disposizioni relative al trasporto stradale riguardano: patenti di guida, revisione tachigrafi, carta conducente, revisione veicoli, licenza comunitaria e copie conformi, attestati del conducente.
Le proroghe in materia di revisione veicoli
– revisione veicoli: i termini per i controlli tecnici che avrebbero dovuto o che dovrebbero essere effettuati tra il 1°settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi;
– certificati di revisione con scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano valide per un periodo di 10 mesi.
Proroghe per formazione e CQC
- Formazione periodica: i termini per il completamento della formazione periodica altrimenti scaduti tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogati di 10 mesi;
- codice armonizzato “95” (direttiva 2006/126/CE) riportato sulle patenti di guida o sulla CQC (direttiva 2003/59/CE) si considera prorogato per un periodo di 10 mesi dalla data
indicata su di essi; - codice armonizzato “95”: tale codice avente scadenza ricompresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 in virtù della proroga accordata dal regolamento 2020/698, è estesa di altri 6 mesi e comunque non oltre il 1 luglio 2021;
- carte di qualificazione del conducente (direttiva 2003/59/CE), con scadenza compresa tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogate di 10 mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna di tali carte.
Patenti di guida in scadenza
- patenti di guida con scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogate per un periodo di 10 mesi dalla data di scadenza indicata sulla stessa;
- patenti di guida la cui proroga accordata dal precedente regolamento 2020/698 era in scadenza nel periodo 1° settembre 2020-30 giugno 2021, è estesa di altri 6 mesi e comunque non oltre il 1 luglio 2021;
Le proroghe per le revisioni dei tachigrafi e per i rinnovi della carta del conducente
La revisione periodica dei tachigrafi che doveva essere effettuata tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, può essere effettuata entro 10 mesi dalla data in cui doveva essere effettuata.
Per quanto riguarda la richiesta di rinnovo della carta del conducente presentata tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, deve essere evasa entro 2 mesi dalla richiesta. Fino a quando il conducente non riceve una nuova carta dalle autorità emittenti, sono ammesse registrazioni manuali come previsto dall’art. 35.
Lo stesso vale per la sostituzione di una carta del conducente. Il conducente può continuare a guidare fino a quando non viene rilasciata una nuova carta dalle autorità emittenti, a condizione che egli possa provare che la carta è stata restituita all’autorità competente quando la scheda era danneggiata o non funzionante e che è stata richiesta la sua sostituzione.
L’idoneità finanziaria e requisito dello stabilimento da dimostrare tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, possono essere dimostrati entro il termine fissato dall’Autorità competente, che non può superare i 12 mesi.
Le licenze comunitarie, copie conformi ed attestati del conducente con scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si intendono validi per un periodo di 10 mesi.
Brexit: le nuove disposizioni valgono anche per il Regno Unito?
Il periodo di transizione stabilito nell’accordo UE-UK sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è terminato il 31 dicembre 2020; pertanto, nessuna delle disposizioni del regolamento in commento si applica al Regno Unito, anche nella misura in cui riguardano periodi anteriori a tale data.