Sicurezza stradale, entra in vigore il dispositivo antiabbandono
Da oggi, 6 marzo, entra in vigore dispositivo antiabbandono, obbligatorio per i conducenti residenti in Italia che trasportano bambini età inferiore a 4 anni.
Le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali dei dispositivi devono rispondano ai criteri fissati dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 249 del 23 ottobre 2019 ed in particolare, alle prescrizioni elencate nell’allegato A del medesimo decreto. All’art. 3 del decreto, si specifica che on è necessario che i dispositivi siano della stessa marca del seggiolino, gli stessi possono essere indipendenti sia dal sistema di ritenuta che dal veicolo.
La Polizia Stradaleconsiglia di portare sempre al seguito il Certificato di Conformità rilasciato dal produttore del seggiolino per agevolare eventuali operazioni di controllo da parte degli organi di polizia.
L’utilizzo di un dispositivo non conforme o non funzionante è vietato dall’art. 172, commi 1-bis e 10 del Codice della Strada che prevede l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 81,00 a 326,00 Euro nei confronti del conducente (con decurtazione di 5 punti dalla patente). Tuttavia, qualora a bordo del veicolo è presente una persona maggiorenne tenuta alla sorveglianza del minore, la responsabilità dell’uso del dispositivo antiabbandono compete a questo passeggero e non al conducente. In questo caso si applica la sanzione pecuniaria senza decurtazione di punteggio.