Sistri: nuovi chiarimenti dal Ministero sull’applicazione del sistema
Il Ministero dell’Ambiente ha diffuso una circolare che sostituisce la precedente nota esplicativa dello scorso 30 settembre, circa l’applicazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri). La nota ribadisce che l’obbligo di utilizzo del Sistri riguarda solo i rifiuti speciali pericolosi: successivamente ad una fase di sperimentazione che decorrerà dal 30 giugno 2014, coinvolgerà anche i rifiuti urbani pericolosi.
La circolare poi specifica che i termini di inizio dell’operatività del Sistri sono due: quello del 1° ottobre 2013, per i trasportatori conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e per le enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi. In questa categoria rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati, ovvero ottengono rifiuti pericolosi dal trattamento di rifiuti; quello del 3 marzo 2014, per le seguenti categorie: i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n. 6 152/2006, i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5 i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.
In caso di trasporto intermodale è prevista l’estensione dell’obbligo di adesione di tutti i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi, in attesa della presa in carico degli stessi da parte di un altro vettore (navale, ferroviario o stradale).Obbligo di adesione e applicazione delle procedure del sistema, dal 1 ottobre 2013, anche per i vettori esteri che effettuano il trasporto di rifiuti speciali pericolosi sul territorio nazionale, compresa la tratta all’interno del territorio di un trasporto transfrontaliero.
La circolare specifica che non si applicheranno le sanzioni relative al Sistri per un periodo di 10 mesi dalla data di attuazione del 1 ottobre 2013.Per tale periodo, gli operatori sono tuttavia obbligati anche alla tenuta del registro di carico/scarico e del formulario di trasporto.Con un decreto del Ministero dell’Ambiente, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della norma in esame, saranno disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l’applicazione del Sistri, che, a decorrere dal 30 giugno 2014, dovranno attuare tutti gli enti e le imprese, compresi i vettori esteri, che raccolgono e trasportano di rifiuti urbani pericolosi all’interno del territorio nazionale. Saranno compresi in tale provvedimento anche coloro che effettuano operazioni di recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento del conferimento ai centri di raccolta o alle stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio.La circolare del Ministero interviene anche sulle modalità di coordinamento tra gli obblighi dei soggetti iscritti al Sistri e quelli dei soggetti non iscritti.
Lo scorso 29 ottobre si è svolta una nuova riunione del tavolo tecnico di monitoraggio e concertazione del Sistri e, su richiesta delle associazioni di categoria, è stata concordata la convocazione di incontri in cui trattare specificatamente tutte le disfunzioni segnalate e le semplificazioni da attuare alle procedure per il trasporto intermodale e per la microraccolta, dell’interoperabilità dei sistemi gestionali con Sistri, del funzionamento dei dispositivi USB e Black Box, della tracciabilità dei rifiuti all’interno degli impianti di gestione.