Accesso alla professione: scadenza importante il 4 dicembre
Le imprese che esercitano l’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, in esercizio prima del 4/12/2011 con i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale, devono provvedere entro il 4 dicembre 2012 ad attuare i necessari adempimenti per la regolarità dell’esercizio della professione. Lo ricorda una circolare del direttore generale per il trasporto stradale e l’intermodalità del Ministero dei Trasporti, Enrico Finocchi. In particolare le imprese – spiega uina nota apparsa su www.alboautotrasporto.it – qualora non avessero ancora provveduto, sono tenute a perfezionare l’inserimento nel Ren (Registro Elettronico Nazionale), mediante la presentazione presso i competenti Uffici della Motorizzazione civile della documentazione relativa al requisito dello stabilimento, nonché della domanda di autorizzazione all’esercizio della professione.Si ricorda, altresì, che la mancata regolarizzazione, entro il termine del 4/12/2012 fissato dalla Circolare della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità prot. n. 10670 del 30/04/2012, determina anche l’immediata segnalazione all’Albo della competente Provincia ai fini della cancellazione dell’impresa inadempiente. Di seguito si trascrive la nota prot. n. 24133 del 29/10/2012 emanata dal Direttore Generale Dott. Enrico Finocchi avente ad oggetto: Regolamento (CE) 1071/2009 – Scadenza del 4 dicembre 2012 – Imprese di autotrasporto su strada di merci per conto di terzi. “Si ricorda che ai sensi della circolare di questa Direzione Generale prot. 10670 del 30.4.2012, il 4 dicembre 2012 scadrà il termine, riservato alle imprese già in esercizio prima del 4 dicembre 20 Il con i requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale in conformità alla normativa previgente all’applicazione del Regolamento (CE) 1071/2009, perl’adeguamento alle nuove disposizioni inerenti alla dimostrazione dei requisiti per l’esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci per conto di terzi. Si esortano gli Organismi interessati ad attivarsi affinché le imprese tenute espletino inecessari adempimenti, avvertendo che, in difetto, sarà avviata nei loro confronti la proceduraprevista dall’art. 13 del citato Regolamento (CE) 1071/2009, con conseguente sospensione oritiro dell’autorizzazione all’esercizio della professione e definitiva cancellazione dal Ren”