Accise gasolio: il chiarimento dell’Agenzia delle Dogane sul rimborso
Il rimborso delle accise sul gasolio per gli autotrasportatori dovrà essere richiesto entro il mese successivo al trimestre a pena di decadenza, mentre il credito spettante potrà essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello in cui è sorto.
Questo importante chiarimento viene dall’Agenzia delle Dogane che ha individuato alcune priorità rispetto al rimborso dell’accise sul gasolio da parte delle imprese di autotrasporto. La stessa Agenzia ha, infatti, emanato una circolare relativa al rimborso trimestrale delle accise che chiarisce – come spiega una nota di Confartigianato Trasporti – le disposizioni contenute nel decreto legge numero 1/2012 – in particolare all’articolo 61 – che è ora in attesa di conversione.
L’Agenzia delle Dogane spiega anche che, partire dai crediti spettanti sui consumi di gasolio del 2012, non trova più applicazione ai fini della compensazione il limite annuale di 250 euro. Infine, la nota evidenzia anche l’importante disposizione che rende strutturale il meccanismo che neutralizza qualsiasi aumento delle accise per le imprese di autotrasporto merci.
Paolo Castiglia