Autotrasporto, dal 21 agosto 2024 in vigore il regolamento eFTI per il trasporto merci
Gli autotrasportatori dovranno utilizzare piattaforme eFTI certificate per scambiare informazioni sul trasporto merci in formato elettronico
Il 21 agosto 2024 entra in vigore il Regolamento eFTI per l’informazione elettronica del trasporto merci per il settore dei trasporti e delle spedizioni.
Il Regolamento eFTI per il trasporto merci per il settore dei trasporti e delle spedizioni, entrerà in vigore il 21 agosto 2024.
Il Regolamento eFTI per il trasporto merci mira a digitalizzare le informazioni relative al trasporto merci, riducendo i costi amministrativi e migliorando l’efficienza operativa.
Gli autotrasportatori dovranno utilizzare piattaforme eFTI certificate per scambiare informazioni sul trasporto merci in formato elettronico con le autorità competenti. Tra i benefici vi sono una maggiore trasparenza e una riduzione degli errori burocratici.
Il Regolamento eFTI per il trasporto merci non impone l’obbligo di utilizzare il formato elettronico per le informazioni regolamentari, ma se gli operatori economici decidono di farlo, devono rispettare alcuni requisiti.
Il Regolamento eFTI per il trasporto merci è entrato in vigore il 20 agosto 2020 e la sua applicazione diventerà obbligatoria dal 21 agosto 2024. Gli operatori del settore del trasporto merci e dell’autotrasporto dovranno adottare le misure per conformarsi alle nuove disposizioni normative.
Regolamento eFTI per il trasporto merci le nuove norme
Il 21 agosto 2024 segna una data importante per il settore del trasporto merci in Europa: entrerà in vigore il Regolamento (UE) 2020/1056 sull’informazione elettronica del trasporto merci (eFTI).
Il Regolamento eFTI per il trasporto merci introduce un quadro normativo che permette agli operatori economici di condividere con le autorità competenti le informazioni regolamentari in formato elettronico, migliorando l’efficienza e la trasparenza delle operazioni logistiche e di trasporto nell’Unione europea.
Obiettivo del Regolamento eFTI per il trasporto merci
Il Regolamento eFTI per il trasporto merci è stato adottato con l’obiettivo di facilitare la digitalizzazione delle informazioni regolamentari relative al trasporto merci su strada, ferrovia, vie di navigazione interna e via aerea. La normativa stabilisce i requisiti per la trasmissione di dati tra gli operatori del settore e le autorità pubbliche, permettendo un trattamento delle informazioni più rapido, sicuro e interoperabile.
Ambito di applicazione
Il Regolamento eFTI per il trasporto merci si applica a una vasta gamma di prescrizioni normative europee che regolano il trasporto di merci. Le principali normative incluse nel suo ambito di applicazione sono:
- regolamento (CEE) n. 11/1960 sulla navigazione interna
- direttiva 92/106/CEE sul trasporto intermodale
- regolamento (CE) n. 1072/2009 sul trasporto di merci su strada internazionale
- regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti
- direttiva 2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose
- direttiva (UE) 2016/797 sull’interoperabilità del sistema ferroviario
- regolamento (CE) n. 300/2008 sulla sicurezza dell’aviazione civile
Inoltre, il Regolamento eFTI per il trasporto merci si estende anche a prescrizioni normative stabilite da leggi nazionali degli Stati membri.
Informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI)
Le informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI) sono costituite da un insieme di dati trattati e condivisi tramite piattaforme elettroniche certificate. Questi dati coprono tutte le informazioni regolamentari richieste per il trasporto di merci e devono essere accessibili sia agli operatori economici che alle autorità competenti.
Requisiti per gli operatori economici
Il Regolamento eFTI per il trasporto merci non impone l’obbligo di utilizzare il formato elettronico per le informazioni regolamentari, ma se gli operatori economici decidono di farlo, devono rispettare rigorosi requisiti:
Le informazioni devono essere gestite tramite piattaforme eFTI certificate, garantendo che i dati siano conformi agli standard europei di sicurezza e interoperabilità.
Gli operatori devono fornire alle autorità competenti un accesso autenticato e sicuro ai dati, tramite connessioni protette.
Su richiesta delle autorità, i dati devono essere presentabili in formato leggibile dall’uomo, oltre che leggibile da dispositivi automatici.
Obblighi delle autorità competenti
Le autorità competenti nell’UE, secondo il Regolamento eFTI per il trasporto merci, devono:
Accettare e gestire le informazioni regolamentari fornite in formato elettronico.
Essere in grado di accedere e trattare i dati eFTI in modo sicuro ed efficiente, rispettando le norme sulla protezione dei dati.
Se necessario, devono poter fornire convalide ufficiali in formato elettronico, come certificati o timbri digitali.
Norme e procedure del Regolamento eFTI per il trasporto merci per le piattaforme e i prestatori di servizi eFTI
La Commissione europea è incaricata di adottare atti delegati o di esecuzione per definire:
- Insiemi di dati comuni e sottoinsiemi eFTI: standardizzando i dati necessari per rispondere alle prescrizioni regolamentari, garantendo l’interoperabilità con modelli internazionali.
- Procedure di accesso e norme dettagliate: per l’accesso delle autorità competenti alle piattaforme eFTI, finalizzate a migliorare l’efficienza amministrativa e ridurre i costi di conformità.
Caratteristiche delle piattaforme eFTI
Le piattaforme utilizzate per la gestione dei dati secondo il Regolamento eFTI per il trasporto merci devono:
Garantire la protezione dei dati personali conformemente alle normative europee sulla protezione dei dati.
Mantenere la riservatezza delle informazioni commerciali proteggendo i dati da accessi non autorizzati.
Assicurare l’accessibilità e la tracciabilità, i dati devono essere accessibili solo previa autorizzazione e tutte le operazioni di trattamento devono essere registrate.
Responsabilità dei prestatori di servizi eFTI
I prestatori di servizi devono assicurare che:
Solo gli utenti autorizzati possono trattare i dati. I dati devono essere adeguatamente protetti contro trattamenti non autorizzati, perdita, distruzione o danneggiamenti accidentali.
Tempistiche e applicazione del Regolamento eFTI per il trasporto merci
Il regolamento eFTI è entrato in vigore il 20 agosto 2020, ma la sua applicazione diventerà obbligatoria dal 21 agosto 2024. Gli operatori del settore del trasporto merci dovranno essere pronti per questa scadenza, adottando le necessarie misure per conformarsi alle nuove disposizioni.
Per ulteriori informazioni, si veda: Regolamento EU 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci (eFTI) — presentazione (Commissione europea).
Continua a leggere: Trasporti: cambia la normativa in Europa e Regno Unito