Autotrasporto: accesso alla professione. Cosa cambia per le nuove imprese
La circolare ministeriale sull’accesso alla professione e al mercato dell’autotrasporto del 30 aprile scorso spiega che le imprese nuove che intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva superiore a 1,5 e fino a 3,5 tonnellate devono prima dimostrare onorabilità, idoneità finanziaria e professionale alla Provincia dove hanno la sede principale e poi, una volta iscritte, documentare il requisito di stabilimento all’Ufficio Motorizzazione competente. Il tutto unitamente al rispetto delle nuove regole di accesso al mercato, previste per questa tipologia di imprese, cioè acquisto di cessione di azienda in chiusura, cessione parco veicoli di categoria non inferiore a Euro 5 da azienda che poi si cancella, oppure acquisizione e immatricolazione di almeno due autoveicoli di categoria non inferiore a Euro 5. Per quanto riguarda l’idoneità professionale, come riporta una circolare esplicativa di Conftrasporto, il Ministero stabilisce che va presentato l’attestato di frequenza del corso professionalizzante, che però deve ancora essere disciplinato da parte della Direzione Generale. In attesa, la circolare precisa che sono idonei provvisoriamente gli attestati di frequenza relativi ai corsi per l’accesso all’esame di autotrasportatore di merci già svolti o iniziati entro la data del 6 aprile 2012, a condizione che “il titolare non abbia svolto, né svolga con esito negativo l’esame stesso”. Le imprese che esercitano o intendono esercitare con autoveicoli di massa complessiva non superiore a 1,5 tonnellate sono soggette all’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori dimostrando, come in passato, il solo requisito dell’onorabilità .
Paolo Castiglia