Autotrasporto, accesso alla professione: più tempo per requisiti Idoneità Finanziaria e Stabilimento
Il Mims ha emanato una circolare per rispondere alle richieste di chiarimenti pervenute da alcune Direzioni Generali Territoriali, da Uffici della Motorizzazione Civile e Associazioni di Categoria riguardo le modalità di dimostrazione del requisito di Idoneità Finanziaria richiesto dall’art. 7 del Regolamento Ce n. 1071/2009.
La circolare precisa che le imprese che intendono ottenere l’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada e l’iscrizione al Ren, e che sono tenute pertanto a dimostrare la sussistenza del requisito di Idoneità Finanziaria, possono produrre la documentazione richiesta in base a tre diverse modalità:
- mediante attestazione rilasciata da un revisore contabile iscritto al registro dei revisori contabili, tenuto presso il Consiglio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che certifichi, sulla base di quanto risultante dall’analisi dei conti annuali, che l’impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all’importo determinato sulla base del computo degli autoveicoli in propria disponibilità;
- mediante attestazione rilasciata, sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, da istituti bancari, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari;
- mediante polizza di responsabilità civile professionale, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione di trasportatore su strada.
Le imprese già in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio della professione di trasportatore su strada sono tenute annualmente a inviare all’autorità competente la prevista documentazione, volta a dimostrare il mantenimento del requisito di Idoneità Finanziaria.
Nel caso di dimostrazione del requisito mediante attestazione rilasciata da revisore contabile, la circolare precisa che i valori contabili da prendere a riferimento vanno desunti dal bilancio di esercizio che risulta approvato e depositato nello stesso anno in cui le imprese sono tenute a fornire prova della sussistenza annuale del requisito di idoneità finanziaria o, se del caso, nell’anno che precede.
Il documento chiarisce inoltre che, qualora gli Uffici della Motorizzazione Civile competenti in materia di accertamento constatino la carenza del requisito di idoneità finanziaria a seguito di attestazioni rilasciate dal revisore sulla base dei valori di riferimento relativi all’esercizio contabile per l’anno 2020 (in cui è incluso il periodo 1° settembre-31 dicembre 2020, considerato dal Regolamento n. 2021/267 come “periodo di crisi”) e per l’anno 2021 (a cui pertiene il periodo 1° gennaio-30 giugno 2021, considerato come parte restante del “periodo di crisi”), ovvero di garanzie fideiussorie o polizze di responsabilità civile, possono prolungare, come stabilito nel Regolamento Ue 2021/267, il termine del procedimento fino a un massimo di 12 mesi.
La circolare evidenzia infine la possibilità di concedere l’estensione del termine del procedimento da 6 a 12 mesi anche nell’ipotesi che l’Ufficio della Motorizzazione Civile competente, constatando nel periodo 1° settembre 2020-30 giugno 2021 la carenza del requisito di stabilimento per la mancata disponibilità di veicoli delle imprese autorizzate per l’esercizio della professione, abbia avviato il procedimento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 1071/2009 (e a condizione che il procedimento non sia già concluso).
Il periodo complessivo concesso alle imprese per la regolarizzazione dei requisiti non potrà superare l’arco temporale dei 12 mesi continuativi.