Autotrasporto, cabotaggio: ecco le nuove regole per chi vuole operare in Italia
Dal 26 dicembre entrerà in vigore il decreto che definisce gli standard tecnici e le modalità operative per effettuare la comunicazione preventiva di distacco transfrontaliero dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi per le imprese che vogliono operare in Italia o che effettuano trasporti di cabotaggio. Il decreto è frutto del recepimento della direttiva dell’Unione europea relativa al ‘Distacco e somministrazione transnazionale di lavoratori’, nata per prevenire e sanzionare elusioni frodi e violazioni.
In primo luogo, la norma stabilisce che in caso di distacco transnazionale il prestatore di servizi deve inviare una comunicazione preventiva, entro le 24 ore precedenti al periodo di distacco, che eventualmente potrà essere annullata entro 24 ore del giorno precedente al primo giorno di distacco. Ogni successiva variazione deve essere comunicata entro cinque giorni dal verificarsi del nuovo evento.
La comunicazione, trasmessa telematicamente, deve avvenire usando uno specifico modello (UNI_Distacco_UE) disponibile sul sito del ministero del lavoro e deve contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del prestatore di servizi/impresa distaccante (codice univoco dell’azienda attribuito dallo Stato di appartenenza al prestatore di servizi a fini fiscali, previdenziali o simili); generalità dei lavoratori distaccati; durata del distacco (data di inizio e data di fine); sede del distacco: indirizzo o indirizzi del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa; dati identificativi del soggetto distaccatario; specifica tipologia di servizi che giustificano il distacco: settore merceologico del soggetto distaccatario – classificazione ATECO 2007 secondo livello; generalità e domicilio eletto del referente; generalità del referente.
L’impresa deve conservare, durante il periodo di distacco e fino a 2 anni dalla sua cessazione, il contratto di lavoro, le buste paga e altri documenti inerenti il rapporto lavorativo e deve eleggere un rappresentante domiciliato in Italia che si occupi di ricevere atti e documenti, oltre a nominare un referente con poteri di rappresentanza.
Tali obblighi prevedono sanzioni importanti: in caso di mancata conservazione della documentazione inerente il rapporto di lavoro, è prevista una ammenda da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato. Sono invece previsti da 2.000 a 6.000 euro di sanzione in caso di mancata designazione del referente in Italia.
È importante sottolineare che la circolare esclude dall’ambito di applicazione delle nuove norme tutti i trasporti internazionali, quindi sia quelli in semplice transito, sia quelli con origine o destino in Italia.