Autotrasporto: carburanti, gestori e documentazione obbligatoria
I gestori di impianti stradali di distribuzione carburante sono obbligati a emettere fattura, per la cessione di carburante (benzine di ogni tipo, miscele di carburante e lubrificante, gasolio, gas metano e Gpl) esclusivamente effettuata nei confronti degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e non per quella effettuata nei confronti degli autotrasportatori di cose in conto proprio, cui si applicano le disposizioni concernenti l’utilizzo della scheda carburante.
È questo il contenuto della circolare emessa dall’Agenzia delle Entrate il 3 marzo 2016 in risposta alle richieste di Cna-Fita, sul tema delle diffuse anomalie relative al mancato rilascio della documentazione che i gestori di impianti stradali di distribuzione carburanti sono tenuti a rilasciare conseguentemente all’acquisto di carburante da parte di soggetti I.V.A. per i veicoli a motore da loro utilizzati nell’esercizio dell’impresa, arte o professione.
“Le imprese di autotrasporto lamentano da tempo atteggiamenti dei gestori che tendono ad omettere il rilascio della specifica e pertinente documentazione attestante l’acquisto di carburante così come prescritta dalla normativa vigente – scrive in una nota l’associazione dell’autotrasporto -. Tale risposta conferma quanto precisato nella nostra circolare del 2015 ad eccezione dei veicoli immatricolati in conto proprio, per i quali si applicano le disposizioni relative alla scheda carburante; essa può essere utilizzata quale ulteriore elemento per rivendicare l’emissione della fattura”.