Autotrasporto, costi minimi di sicurezza: la Motorizzazione applicherà le sanzioni
Con una direttiva del 10 gennaio, il ministero dei Trasporti stabilisce che gli uffici della motorizzazione civile dovranno applicare le sanzioni relative all’articolo 83 bis (costi minimi di sicurezza).
Il ministero spiega che “l’articolo 83 bis intende potenziare lo stretto collegamento esistente tra le esigenze di sicurezza stradale e sociale e la necessità di copertura dei costi minimi di esercizio delle imprese di autotrasporto. L’efficacia della norma, tuttavia, rischia di essere seriamente compromessa dalla difficoltà di applicare le sanzioni ivi previste a causa del del silenzio dell’articolo 83 bis del decreto legge 112/2008, circa l’individuazione dll’Amministrazione competente a disporre la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Pertanto, con l’intento di superare le incertezze interpretative in materia, si ritiene di dover individuare direttamente detta Autorità all’interno dell’organizzazione periferica del Ministero delle infrastrutture e trasporti”.
La direttiva ministeriale ricorda poi che l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dovranno “trasmettere il processo verbale redatto durante la verifica, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, corredato di una breve relazione e di ogni altro atto o documento istruttorio necessario alla definizione della sanzione, all’ufficio periferico della motorizzazione civile (UMC) nella cui circoscrizione territoriale è stato effettuato l’accertamento della violazione”.
Sempre all’articolo 2, il documento precisa che “gli uffici della motorizzazione civile, verificata la regolarità formale degli atti istruttori ed il rispetto del diritto di difesa del presunto trasgressore, emetteranno il provvedimento amministrativo che ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa correlata alla violazione”.
La direttiva ha inoltre ribadito che il termine di pagamento relativo al contratto di trasporto è fissato in 30 giorni.