Autotrasporto: definito il requisito dello stabilimento
Sulla Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 2012 è stato pubblicato il decreto che definisce il “requisito dello stabilimento”. Si completa così il quadro normativo previsto per l’accesso alla professione da parte delle imprese di autotrasporto, che entro il 3 giugno 2012 dovranno dimostrare il possesso dei quattro requisiti: onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento. Lo ricorda Anita attraverso un comunicato.
Mentre le amministrazioni provinciali sono territorialmente competenti per l’iscrizione all’Albo e quindi per i tre “vecchi” requisiti dell’accesso (onorabilità, idoneità professionale e finanziaria), l’ufficio provinciale DTT competente per la sede principale ha la competenza per il quarto requisito dello stabilimento: presso tale ufficio dovrà quindi essere presentata la domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività, propedeutica all’iscrizione dell’impresa al registro elettronico nazionale la cui competenza è stata attribuita al ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Ecco i requisiti
Il requisito dello stabilimento è soddisfatto dalle imprese di autotrasporto in conto terzi che:
• dispongono di una sede effettiva e stabile situata in Italia;
• sono autorizzate all’esercizio della professione (mediante iscrizione al REN) e dispongono di almeno un autoveicolo di massa complessiva superiore a 3,5 tonn;
• svolgono in modo efficace e continuativo le attività concernenti i veicoli presso una sede operativa in Italia; ciò significa che assicurano la manutenzione dei veicoli in disponibilità mediante officine autorizzate, interne oppure esterne all’impresa stessa.
Tutte le imprese, nonché i consorzi e le cooperative iscritti nella Sezione speciale dell’Albo, dimostrano il requisito di stabilimento mediante disponibilità di uno o più locali adibiti ad uso ufficio in proprietà, usufrutto o leasing; nel caso di locazione o comodato, è necessario un contratto regolarmente registrato. In alternativa, le imprese individuali soddisfano il requisito presso la residenza anagrafica italiana del titolare mentre le società di persone, mediante l’elezione di domicilio presso la residenza anagrafica italiana di un legale rappresentante; per le società a responsabilità limitata a socio unico (srl unipersonale), mediante elezione di domicilio presso la residenza anagrafica italiana dell’amministratore, se lo stesso è anche l’unico socio; per le imprese di trasporto associate a consorzi e cooperative iscritti nella Sezione speciale dell’Albo, tramite elezione di domicilio presso il relativo consorzio o cooperativa, a condizione che tali forme associative confermino la domiciliazione dell’impresa tramite dichiarazione di atto notorio.
La conservazione dei documenti
Presso tale sede devono essere conservati i seguenti documenti principali: i documenti contabili relativi alla gestione economica e patrimoniale; i documenti fiscali relativi all’assolvimento delle imposte dirette e dell’IVA (registri fatture emesse; registri fatture acquisto); i documenti di gestione del personale (libro unico); i documenti relativi ai tempi di guida e di riposo dei conducenti (fogli di registrazione o supporti informatici con i dati del tachigrafo digitale); i documenti di trasporto (ad es. la licenza comunitaria); qualsiasi altra documentazione per la verifica delle condizioni per l’accesso alla professione.
La documentazione contabile, fiscale e di gestione del personale può essere conservata anche presso un domiciliatario fiscale, mentre quella relativa ai documenti dei conducenti e di quelli del trasporto può essere anche conservata – a titolo gratuito – presso un’associazione nazionale o provinciale di categoria dell’autotrasporto ovvero presso la sede di un’impresa di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Le imprese associate a consorzi o cooperative, possono conservare tutta la documentazione presso le strutture associative, a condizione che tale circostanza sia opportunamente certificata.
Riguardo alla disponibilità di veicoli, la condizione è dimostrata con l’immissione in circolazione di veicoli e con il permanere di tale disponibilità, anche mediante le norme di accesso al mercato. Le imprese associate a consorzi e cooperative prive di veicoli in disponibilità, dimostrano la condizione mediante la disponibilità di veicoli dei propri consorziati o soci.
Il requisito della sede operativa è soddisfatto se l’impresa provvede in maniera efficace e continuativa all’attività di manutenzione dei veicoli in disponibilità, attraverso il possesso di officina interna, che può far parte anche della sede effettiva e stabile, mediante una dichiarazione di atto notorio del rappresentante legale dell’impresa. In alternativa, la sede operativa può essere individuata presso un’officina di riparazioni esterna, esercente l’attività almeno per le sezioni meccanica-motoristica ed elettrauto, sempre mediante dichiarazione di atto notorio.