Autotrasporto: fatturazione elettronica per i carburanti. Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate
Due importanti provvedimenti in materia di fatturazione elettronica e carburanti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Dal 1° luglio 2018, infatti, scatterà l’obbligo di fatturazione elettronica per le “cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori”: l’Agenzia ha fornito diversi chiarimenti in materia.
L’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio riguarda unicamente le cessioni di benzina e gasolio per motori a uso autotrazione. L’anticipazione dell’obbligo di fatturazione elettronica, non interessa le cessioni di carburanti per motori di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, utensili da giardinaggio e attrezzi di vario genere (ovviamente gli operatori economici, anche per queste tipologie di cessioni possono in maniera facoltativa decidere di ricorrere alla fattura elettronica, il cui obbligo decorrerà comunque dal 1° gennaio 2019).
Continuano a essere esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica coloro che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Tra gli elementi individuati come obbligatori non figura la targa o altro estremo identificativo del veicolo (casa costruttrice, modello, ecc.), come invece previsto per la “scheda carburante”. Pertanto, i richiamati elementi (targa, modello, ecc.) non dovranno necessariamente essere riportati nelle fatture elettroniche, salvo che il contribuente non ritenga comunque opportuno esporli per esigenze gestionali oppure per le imprese di autotrasporto, tale dato è obbligatorio per poter accedere al credito di imposta “accise” per il gasolio acquistato per autotrazione. In tal caso, tali dati vanno inseriti nel campo “MezzoTrasporto” del file.
Dovrà essere elettronica la fattura cumulativa di più operazioni anche se non tutte soggette all’obbligo di emissione di fattura elettronica (ad es. oltre ad acquisti di carburante, vengono eseguiti piccoli interventi di riparazione, il lavaggio del veicolo ecc.). Potrà essere emessa in formato elettronico anche la fattura differita, se le cessioni sono state tutte accompagnate da un documento di trasporto o da altro documento, analogico o digitale, idoneo a identificare il momento dello scambio e le parti (l’Agenzia precisa che, come documenti, potranno essere utilizzati anche i buoni consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche).
In tema di carburanti, la detraibilità dell’Iva e la deducibilità del costo sarà subordinata al ricorso di strumenti di pagamento tracciabili. A tale obbligo di pagamento non si accompagnerà sempre anche all’obbligo della fatturazione elettronica, con riferimento al quale è sempre necessario far riferimento alla disciplina Iva. Tutti i mezzi di pagamento individuati non sono utilizzabili soltanto per la detraibilità dell’Iva, ma sono idonei anche per la deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto di carburanti.
I mezzi di pagamento che permettono di detrarre l’Iva legata alle spese per gli acquisti di carburanti e lubrificanti, sono:
– bonifico bancario o postale;
– assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali;
– addebito diretto in conto corrente;
– carte di credito;
– bancomat e carte prepagate;
– carte carburanti, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori IVA dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione.
Per quanto concerne l’uso delle carte e dei buoni carburante, gli errori relativi alle modalità di fatturazione utilizzate, fino al 31 dicembre 2018, non saranno sanzionati.
L’Agenzia delle Entrate ha definito poi nel dettaglio le modalità di applicazione dell’e-fattura. Verrà messa a disposizione un’App in grado di leggere il QRCode generato da un servizio web che potrà essere mostrato dal destinatario all’emittente per consentire a quest’ultimo di acquisire in automatico i dati identificativi Iva del cessionario/committente. Infatti, oltre ad un software installabile su PC, una procedura web e un’app per la predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, sarà fornito un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QRCode), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche Iva del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”.