Autotrasporto: firmato il decreto per le sanzioni previste dall’83bis
In arrivo le sanzioni per la mancata applicazione dei costi minimi nei contratti di autotrasporto: è stato firmato, ed è ora in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, il decreto interministeriale sulle sanzioni previste dall’articolo 83 bis della Legge 112/2008. Sta quindi per completarsi il processo che porterà all’applicazione della normativa sui costi minimi della sicurezza, attesa dalle associazioni degli autotrasportatori ma che registra la forte ostilità di quelle che rappresentano la committenza, in quanto l’articolo 83 bis esclude dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali e dagli appalti pubblici di beni e servizi le imprese che non applicano i costi minimi nei confronti dei trasporti stradali in conto terzi. Tutto questo finora non è stato applicato se non in parte, visto che mancavano i testi attuativi dell’applicazione delle sanzioni. Come funzionerà il sistema delle sanzioni una volta che la Corte dei Conti avrà dato il via libera? In base delle segnalazioni che arriveranno dai controlli su strada o anche dagli autotrasportatori in grado si presentare la dovuta documentazione, la Direzione generale trasporto stradale del Ministero dovrà avviare, entro 90 giorni, la pratica, sia acquisendo la documentazione, sia anche attraverso un contraddittorio tra le parti.Iil ministero può comunque procedere d’ufficio in caso di notizia di violazioni dell’83 bis. La stessa Direzione generale, in caso di sanzione, invia al Ministro dei Trasporti una relazione con una proposta di sanzione. Il Ministero pubblicherà poi sul suo sito web l’elenco dei destinatari delle sanzioni. Sanzioni che consistono nell’esclusione dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali per un anno, mentre la durata dell’esclusione dall’affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi dipende dall’entità della violazione dell’83bis, quindi da quanto la tariffa pagata al trasportatore è risultata inferiore rispetto al costo indicato dall’Osservatorio: fino al 10% di ribasso l’esclusione è di 30 giorni, dal 10% al 20% va a 60 giorni, mentre se è superiore l’esclusione diventa di 90 giorni. Se l’impresa committente ripete l’infrazione nei tre anni successivi l’interdizione verrà raddoppiatofino ad un massimo di 180 giorni.
Paolo Castiglia