Autotrasporto: i punti dell’accordo
Pace fatta tra associazioni di categoria dell’autotrasporto e committenza che, grazie alla mediazione del Governo, hanno siglato ieri pomeriggio un accordo su sette punti che il Governo dovrebbe inserire con un emendamento nel decreto legge sulla Manovra Finanziaria (78/2010), in corso d’esame al Senato, da convertire entro 31 luglio. L’accordo è stato firmato – con vari distinguo e precisazioni che è possibile leggere nel documento finale – dalle associazioni aderenti all’Unatras, da Anita, dalla Fedit, dal Movimento Cooperativo, dalla Confartigianato. Confetra e Assologistica hanno ritenuto i contenuti dell’intesa non sufficienti, pur apprezzandone lo spirito costruttivo e dichiarandosi disposte a proseguire il confronto nei prossimi mesi.
L’accordo, realizzato grazie al lavoro del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ed in particolare del sottosegretario Bartolomeo Giachino, prevede i seguenti punti:
– tempi di carico e scarico: viene stabilito un tempo massimo di due ore di attesa, superato il quale bisogna prevedere un rimborso, salvo diverse intese in sede di accordi di settore;
– corresponsabilità del vettore e del committente per violazioni alle regole sulla sicurezza stradale: viene chiarito meglio quanto previsto dalla 286, soprattutto per tener conto dell’istituzione della scheda di trasporto;
– costi minimi di esercizio: devono essere applicati anche ai contratti scritti e la loro determinazione è affidata agli accordi di settore. Le parti avranno 9 mesi di tempo dall’entrata in vigore della norma per stipulare tali accordi, superati i quali i costi minimi saranno fissati dall’osservatorio sul mercato dell’autotrasporto, che il Governo si è impegnato ad insediare entro luglio prossimo. Da questa disciplina saranno esclusi i trasporti per brevi tragitti giornalieri, nel limite di 100 km;
– pallets: non è responsabile il trasportatore dell’integrità del pallets e della sua riconsegna, a meno che non sia previsto dal contratto. Viene inoltre regolamentata la compravendita dei pallets usati;
– azione diretta del vettore: il vettore finale può rivalersi per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto (modello francese), salvo diverse pattuizioni basate su accordi di settore. Questa disposizione entrerà in vigore dopo un anno, per dar modo al mercato di adeguarsi;
– tempi di pagamento: 60 giorni non derogabili, salvo che con gli accordi di settore, estesi a tutti gli operatori della filiera.
Le associazioni dell’autotrasporto, alla luce dell’intesa raggiunta, hanno sottoscritto l’impegno alla pace sociale fino al 31 dicembre 2011.