Autotrasporto: IVA trasporto merci e logistica a carico del committente con il Reverse Charge
Ecco come funziona il Reverse Charge introdotto dalla Legge di Bilancio 2025
La Legge di Bilancio 2025 introduce per il settore autotrasporto, il sistema di inversione contabile IVA Reverse Charge. Il Reverse Charge, ovvero l’inversione contabile IVA, si applica per le prestazioni di servizi regolamentate da contratti di appalto, subappalto, affidamenti a soggetti consorziati o accordi negoziali che si contraddistinguono per un uso prevalente di manodopera e beni strumentali forniti dal committente. L’inversione contabile IVA è applicabile ai servizi resi in favore di imprese che operano nei settori del trasporto merci, della movimentazione merci e della logistica.
Come funziona l’inversione contabile IVA Reverse Charge?
Il meccanismo di inversione contabile IVA Reverse Charge, disciplinato dal quinto comma dell’articolo 17 del D.P.R. n. 633/1972, nell’ambito del trasporto merci, della movimentazione merci e della logistica, il prestatore e il committente possono optare per un sistema dove l’IVA viene versata direttamente dal committente in nome del prestatore, che rimane comunque solidalmente responsabile dell’imposta.
Con questa nuova disposizione, in attesa dell’applicazione completa delle modifiche apportate all’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972, si introduce la possibilità facoltativa per le imprese che operano nei settori del trasporto e della logistica. Il committente può farsi carico del pagamento dell’IVA per conto del prestatore di servizi. Tuttavia, quest’ultimo rimane solidalmente responsabile per l’imposta dovuta.
In tali casi, il prestatore di servizi nell’ambito del trasporto merci, della movimentazione merci e della logistica deve emettere la fattura in conformità con l’articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972, mentre il committente provvede al versamento dell’IVA ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997. Il pagamento dev’essere effettuato senza possibilità di compensazione, entro i termini definiti dall’articolo 18 dello stesso decreto, ossia entro il mese successivo alla data di emissione della fattura.
È inoltre previsto che, nel caso l’imposta si riveli non dovuta, il diritto al rimborso spetti al committente, ma solo previa dimostrazione dell’effettivo versamento dell’IVA.
Per eventuali irregolarità, al committente può essere applicata una sanzione amministrativa che varia tra i 250 e i 10.000 euro, con responsabilità solidale anche a carico del prestatore.
Modalità e termini di attuazione saranno definiti da un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Accordi volontari tra imprese e committenti per trasporto merci, movimentazione e logistica
Tra gli emendamenti già approvati dalla Commissione Bilancio la misura riguarda direttamente il settore dell’autotrasporto, introducendo la possibilità di utilizzare l’inversione contabile IVA Reverse Charge per i contratti d’appalto relativi al trasporto merci, movimentazione e logistica.
Il testo prevede l’applicazione dell’inversione contabile “integrale” IVA per le prestazioni di servizi regolate da contratti di appalto o subappalto, nonché da accordi con soggetti consorziati o altre forme contrattuali che implicano un rilevante impiego di manodopera e beni strumentali messi a disposizione dal committente. Questo meccanismo si applica esclusivamente alle imprese attive nel trasporto, nella movimentazione merci e nei servizi logistici, escludendo le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti collegati alle istituzioni pubbliche (es. fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche o società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri).
In via transitoria e fino alla completa operatività della normativa, prestatore e committente possono concordare che il versamento dell’IVA sia effettuato direttamente dal committente per conto del prestatore. In tale scenario, la fattura viene comunque emessa dal prestatore, ma l’IVA è versata dal committente senza possibilità di compensazione. L’accordo ha validità triennale ed entra in vigore a partire dalla data di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Continua a leggere: Divieti mezzi pesanti 2025