Autotrasporto: le nuove regole dell’acesso alla professione
Una circolare ministeriale intende fare chiarezza nella complicatissima questione del sistema di accesso alla professione di autotrasportatore secondo le novità introdotte dal Regolamento comunitario 1071 entrato in vigore lo scorso 4 dicembre.
Tra le principali indicazioni che vengono dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con questa nota del 7 dicembre scorso, a completamento di quelle già contenute nel Decreto dirigenziale dello scorso 25 novembre vi è quella che chiarisce la questione centrale dell’idoneità finanziaria. Ecco i principali adempimenti per le imprese. L’iscrizione – ai sensi dell’articolo 1 comma 4 del Regolamento Ce 1071/2009 e fino a decisione diversa da parte del Ministro – è libera da vincoli di capacità professionale e finanziaria per le imprese che intendono esercitare l’attività con veicoli di peso complessivo fino a 3,5 tonnellate.
Per la segnalazione di “inizio attività” va presentata al Registro delle imprese una ricevuta in carta semplice rilasciata dall’Albo competente in sede di presentazione allo stesso della copia semplice della carta di circolazione provvisoria o definitiva.
Il requisito di idoneità finanziaria deve essere dimostrato da parte di tutte le imprese, sia nuove, sia già in esercizio, a partire dal 4 dicembre scorso, nella misura stabilita dal Regolamento europeo, vale a dire 9.000 euro per il primo veicolo a motore e 5.000 per i veicoli successivi. Il ministero intende qui predisporre, di concerto con la rappresentanza dei dottori commercialisti, un modello di attestazione per la dimostrazione di questo requisito compilata a cura dei revisori contabili sulla base dei conti annuali dell’impresa. In alternativa, è possibile ricorrere alla fideiussione bancaria o assicurativa. In attesa della predisposizione del modello unificato le Amministrazioni provinciali valuteranno l’attestazione predisposta dal revisore contabile incaricato.
Registro elettronico nazionale. Le Amministrazioni provinciali continueranno ad iscrivere le imprese all’Albo inserendo i dati relativi all’entità dell’idoneità finanziaria documentata dall’impresa e al gestore del trasporto. I dati saranno acquisiti dal Registro elettronico nazionale. Una volta ottenuta l’iscrizione all’Albo ovvero la variazione della stessa, l’impresa è tenuta a presentare all’Ufficio provinciale della Direzione trasporti terrestri competente la domanda di autorizzazione iniziale in bollo, redatta secondo il modello allegato alla circolare.
Una volta che saranno state emanate disposizioni circa il requisito dello stabilimento, l’immissione in circolazione di veicoli è subordinata alla dimostrazione di tale requisito. Nell’attesa potranno essere immessi in circolazione ulteriori veicoli, a condizione ovviamente di una adeguata idoneità finanziaria.
Gestore esterno. Per le imprese che esercitano con veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate la Circolare chiarisce che, nel caso di gestore “esterno” all’impresa, questa dovrà presentare il contratto stipulato nel rispetto delle norme regolamentari, nonché una dichiarazione sostitutiva che riguarda il rapporto di gestione. La dichiarazione deve anche contenere l’indicazione di eventuali altre imprese presso le quali il gestore esercita lo stesso incarico, con l’impegno a comunicare ogni variazione della situazione. Resta fermo l’obbligo per l’impresa di trasporto di comunicare entro 30 giorni la rinuncia al gestore. Sul punto, il Ministero si riserva anche di valutare la predisposizione di linee guida specifiche, in relazione alle diverse problematiche che dovessero presentarsi.
Adempimenti decisivi. Entro il 3 giugno 2012 tutte le imprese iscritte all’Albo – anche quelle esentate dalla dimostrazione dei requisiti in quanto autorizzate prima del 1978 – dovranno dimostrare il possesso dei quattro requisiti dell’accesso alla professione (onorabilità, idoneità professionale, idoneità finanziaria e stabilimento). E’ interesse quindi delle imprese regolarizzare quanto prima presso le Amministrazioni provinciali la propria iscrizione all’Albo, dimostrando il possesso dei requisiti di idoneità professionale e finanziaria. Dovranno poi attivarsi presso l’ufficio della Dtt competente per presentare domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale, dimostrando di possedere il requisito dello stabilimento.
Paolo Castiglia